DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure previste per attività produttive

A seguito dell’uscita del Decreto Legge n.33/2020 con le indicazioni sulle ripartenze della seconda parte della Fase 2 a partire dal 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta anche il DPCM del 17 maggio 2020 che – pur eliminando le misure limitative dell’esercizio delle attività economiche e produttive previste dai precedenti D.P.C.M. emergenziali – contiene nuove misure volte al contenimento dell’epidemia, in attuazione anche delle disposizioni del Decreto Legge che lo ha preceduto.
Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.

Misure per le imprese e per le attività economiche

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Le attività commerciali al dettaglio

• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona

• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Stabilimenti balneari

Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Le attività delle strutture ricettive

sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Le attività produttive industriali e commerciali

Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M.

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CORSO SU “GUIDA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE”

Ambiente e Sicurezza s.r.l. organizza per il mese di maggio 2020 un corso informativo/formativo sulle corrette modalità da adottare per la ripresa delle attività lavorative delle aziende relativamente alla gestione della “emergenza Covid-19”.

Il corso sarà svolto in videoconferenza ed avrà la durata minima di due ore.

L’incontro è rivolto ai datori di lavoro, preposti e lavoratori ed ha come obiettivo:

  • L’Analisi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, allegato al DPCM del 26/04/2020 e la relativa modalità di applicazione in azienda.
  • Fornire un quadro aggiornato sulle indicazioni delle Autorità vigenti che verosimilmente si susseguono molto velocemente e con modifiche anche sostanziali di prescrizioni.
  • Rispondere ai quesiti più comuni, chiarendo gli attuali elementi di confusione limitandosi ad illustrare con la maggiore semplicità di linguaggio possibile quanto indicato dal legislatore.
  • Conoscere il Virus SARS-CoV-19 ai fini di una corretta valutazione e classificazione per il rischio biologico.
  • Conoscere le corrette modalità di pulizia e sanificazione aziendale con la relativa periodicità ed i prodotti da usare.
  • Imparare a gestire i rapporti con i fornitori e gli adempimenti essenziali da mettere in campo per ottemperare ai requisti richiesti dal legislatore.

I riferimenti normativi principali su cui sarà basato il corso riguardano:

  • Il DPCM del 26 aprile 2020 con i relativi allegati.
  • La Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
  • Il Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 5/ 2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
  • Il Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 19/ 2020. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi.

Per iscriversi al corso bisogna scaricare la scheda di iscrizione e dopo averla compilata inviarla assieme all’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione prevista al seguente indirizzo: amministrazione@ambienteesicurezzasrl.com

Scarica la Scheda di adesione al Corso Guida Riapertura