Decreto 81: l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione

Le novità dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Focus sull’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione. 

Per valutare pienamente l’impatto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, Punto Sicuro riprende a pubblicare alcuni contributi dei suoi lettori.

Punto Sicuro ha pubblicato il 02/02/22 un approfondimento sulla riscrittura dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale attraverso un contributo dell’avvocato Paolo Demattè dal titolo “L’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione adottato ex art 14 d. lgs. 81 del 2008”.

L’art 14 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti situazioni:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Nell’articolo si evidenzia che:

2) CON RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DI UNA DELLE IPOTESI TASSATIVE PREVISTE DALL’ALLEGATO I – NON OGNI VIOLAZIONE DA LUOGO ALLA SOSPENSIONE MA SOLO LA VIOLAZIONE DI QUEI COMPORTAMENTI CHE SONO DESCRITTI NELL’ALLEGATO I E CIOÈ LE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO:

  • a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”,
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Leggi l’articolo completo su Punto Sicuro del 02/02/22.

Approfondisci l’argomento leggendo l’articolo su Punto Sicuro del 16/12/21 che riporta la circolare n. 04/2021 dell’INL che ha dato risposta a gran parte delle criticità evidenziate in fase di prima lettura chiarendo i relativi passaggi che dovranno essere oggetto di idonea motivazione.

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell’attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codice.

Roma, 14 Feb – Come ricordato in altri articoli e come previsto nel Codice di prevenzione incendi, le misure previste nel progetto antincendio, componenti la strategia antincendio, necessitano di una puntuale e attenta gestione. E la gestione della sicurezza antincendio (GSA) – misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure – riguarda “l’intera vita dell’attività e comprende una serie di aspetti, tra i quali:

  • il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l’adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
  • l’organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l’innesco dell’incendio;
  • il permanente monitoraggio dell’efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
  • lo studio dell’eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell’attività in relazione ai rischi presenti;
  • l’elaborazione, l’aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell’esodo;
  • la formazione e l’addestramento del personale;
  • la gestione dell’emergenza fino all’arrivo dei soccorritori”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/02/22.

L.215/2021: il preposto e la modifica dei comportamenti non conformi

L’obbligo del preposto di sovrintendere e vigilare e i conseguenti doveri di intervento correttivo secondo il nuovo art.19 D.Lgs.81/08 e le sentenze di Cassazione che sottolineano la centralità del DVR in relazione a tale vigilanza.

La Legge 215/2021 all’articolo 13 ha riformulato l’obbligo di sovrintendenza e di vigilanza del preposto, sostituendo integralmente la lettera a) dell’articolo 19 comma 1 del D.Lgs.81/08.

A seguito di tale revisione, attualmente il preposto ha l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di sicurezza.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Dunque la nuova norma ha ratificato l’obbligo del preposto – già desumibile dal più generale obbligo di vigilanza con cui si apriva e si apre la lettera a) dell’articolo 19 ma ora esplicitato ed accentuato – di “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” allorché ricorra la “rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.

Continua la lettura direttamente da Punto sicuro del 17/02/22 da cui è tratto l’articolo.

Approfondisci l’argomento anche con l’articolo del 16/02/22 di Punto sicuro.

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: novità della Legge 215/2021 e sentenze

L’addestramento nella Legge 215/2021

La Legge 215/2021 all’art.13 ha introdotto interessanti novità in materia di addestramento dei lavoratori e lo ha fatto a più livelli.

Anzitutto tale provvedimento ha introdotto all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.Lgs.81/08 – che già prevedeva e prevede a tutt’oggi che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” – il seguente periodo: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 Ricordiamo che tale nuova previsione all’interno del D.Lgs.81/08 si aggiunge a quella già contenuta nell’art.2 del medesimo decreto (rimasta invariata) che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc) D.Lgs.81/08).

Altre novità in materia di addestramento sono poi rinvenibili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215/2021, all’interno della nuova normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento” (con previsione di una somma aggiuntiva – ai fini della revoca – dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore interessato).

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Green Pass base e Super Green Pass: le attività consentite a partire dal 1° febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto COVID  di gennaio (DL 1/2022) e per effetto delle novità introdotte dai Decreti Covid di fine Dicembre (DL 221/21 e DL 229/21), fino al 31 marzo 2022 (data di termine dello stato di emergenza), le attività consentite alla popolazione con Green pass base e con Green pass rafforzato cambiano.

Inoltre, in base alla Mappa epidemiologica nazionale, le regole possono subire una ulteriore restrizione in base al colore dell’area in cui si svolgono attività e servizi. Per orientarsi suggeriamo la Tabella delle Attività consentite, elaborata dal Governo.

Vediamo di seguito il calendario delle restrizioni ed i luoghi nei quali è obbligatorio il Green Pass, il Super Green Pass (Green Pass rafforzato) o non è prevista l’esibizione di alcuna certificazione verde.

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IL RISCHIO DI INCENDIO IN AGRICOLTURA

Sono diversi i fattori che rendono il settore agricolo un ambiente di lavoro con elevati indici infortunistici: “dalla gestione, a volte prevalentemente familiare, alla presenza di macchine e attrezzature obsolete fino alla mancanza di una reale consapevolezza dei fattori di rischio presenti”. E se la maggior parte degli infortuni gravi e mortali è legata, come ricordano anche i nostri articoli, all’uso di trattori agricoli e cadute dall’alto, non vanno trascurati i tanti infortuni “legati a problematiche imputabili al rischio di incendio ed esplosione o al tragico verificarsi di eventi di asfissia o intossicazione nei cosiddetti spazi confinati”.

A segnalare questi fattori di rischio in agricoltura e a fornire utili suggerimenti per la prevenzione è un nuovo risultato del progetto di collaborazione tra Inail (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che ha l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Punto Sicuro si sofferma oggi sul documento “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura. Prevenzione e procedure di emergenza”, un documento che riporta “sia indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia specifici focus tematici su specifiche problematiche quali quelle relative agli spazi confinati”. E la pubblicazione – si ricorda nella premessa del documento – “intende rappresentare anche un esempio di come la gestione della sicurezza richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere ruoli, approcci e competenze diverse al fine di perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

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Scarica il documento Rischio Incendi Agricoltura per approfondire l’argomento.