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WORKSHOP SULLA CORRETTA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E SEGNALAZIONE DEGLI ALLERGENI

E’ in programma, in videoconferenza sincrona, in data 24 maggio 2024 un incontro sulla CORRETTA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI E SEGNALAZIONE DEGLI ALLERGENI. Obblighi, adempimenti e sanzioni per le aziende.

CONTENUTI ED ARGOMENTI DEL CORSO

I partecipanti approfondiranno le complesse problematiche connesse alla corretta etichettatura dei prodotti alimentari secondo i requisiti richiesti dal Reg. CE 1169/11 e successive modifiche e integrazioni.

Il WORKSHOP, della durata di 4 ore, si terrà on line in videoconferenza sincrona e prevede diversi moduli che consentiranno ai discenti l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze in materia di:

  • Agli elementi minimi dell’etichettata;
  • Alla segnalazione degli ingredienti;
  • All’attribuzione dei valori nutrizionali;
  • Al riconoscimento delle irregolarità.

Scarica la  Locandina del corso  per l’approfondimento.

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione che consentirà pure il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per i professionisti iscritti agli Ordini che patrocinano l’evento (Agronomi, etc.).

 

COSTO E PREISCRIZIONE AL CORSO

Il costo del corso è di € 95,00 + iva a partecipante. E’ previsto uno sconto del 20 % per i professionisti iscritti agli Ordini Professionali che patrocinano il corso.

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse tramite la Scheda di iscrizione.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessari per l’attivazione del corso gli interessati saranno contattati per la conferma della partecipazione ed il versamento della quota preventivamente concordata.

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La condanna di un preposto per non avere sospesa un’attività pericolosa

Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale (Vedi articolo di Punto Sicuro del 11/12/23).

È la figura del preposto di una impresa al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione, una figura nell’ambito della organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro alla presenza della quale il legislatore ha attribuita recentemente una rilevante importanza apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale sono stati già imposti gli obblighi a suo carico nella materia specifica. Con tale modifica infatti, come è noto, è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 11/12/23.

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La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Un approfondimento sugli obblighi relativi alla formazione del preposto e al relativo aggiornamento con riferimento alle modifiche intervenute con la legge di conversione 215/2021 del decreto-legge 146/2021. A cura dell’avvocato Rolando Dubini nell’articolo di Punto Sicuro.

Non c’è dubbio che il tema delle scadenze da rispettare in materia di formazione sia un tema delicato. Specialmente quando, a causa di modifiche e/o ritardi normativi, ci sia poca chiarezza sugli obblighi e magari indicazioni contrastanti.

 Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulla formazione del preposto pubblicando un contributo dell’avvocato Rolando Dubini – dal titolo “La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto” – che aggiorna un analogo articolo già pubblicato su Punto Sicuro nei primi mesi del 2022.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

  • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/12/2023.