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Gli RLS e la sentenza del 25 settembre 2023: una china pericolosa?

L’opinione e le riflessioni di Beniamino Deidda (Articolo su Punto Sicuro) sulla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 che ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una china pericolosa.

In relazione al ricco dibattito seguito alla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914, che ha confermato la responsabilità penale di un RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore, torniamo a raccogliere nuove opinioni e riflessioni sulla pronuncia della Corte di Cassazione e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

E sicuramente una buona raccolta di riflessioni sul tema, sulla sentenza e sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è offerta dai contributi pubblicati sul numero 2/2023 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

Dopo aver presentato, sempre con riferimento al numero 2/2023 della rivista, alcune note introduttive – in “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS” – di Paolo Pascucci, direttore della rivista, ci soffermiamo oggi sul contributo di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Manuale informativo per la prevenzione

Il Ministero del Lavoro ha rilasciato un manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utile a tutti i lavoratori, che contiene le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente pubblicato il Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo manuale è strettamente collegato al “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/2008), che stabilisce vari obblighi normativi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, spesso questi obblighi sono poco noti sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.
L’obiettivo del MLPS con questo manuale è promuovere un cambiamento di mentalità collettiva. Non vuole che la tematica della salute e sicurezza sia considerata solo un obbligo normativo rigido, ma piuttosto un valore da conoscere e comprendere. Inoltre, si tratta di un importante investimento da perseguire quotidianamente. Il documento è suddiviso in 5 parti ed è corredato da un breve glossario contenente i termini principali utilizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È rivolto a tutti i lavoratori e agli attori coinvolti nella salute e sicurezza, con l’obiettivo di fornire una conoscenza di base degli elementi fondamentali e migliorare le condizioni lavorative.

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Una guida tecnica per la sicurezza nell’uso delle scaffalature porta pallet

Un documento Inail propone una nuova guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet. Focus sul documento, sulla normativa italiana ed europea, sulla marcatura CE, sulle norme tecniche e la progettazione sismica.

Nel mondo del lavoro con scaffalature porta pallet si intendono dei “sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate”, cioè oggetti da immagazzinare comprensivi del relativo supporto necessario alla movimentazione, costituito da pallet.

Queste scaffalature, che sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un’ampia possibilità di personalizzazione, “sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione”. E, collocate “sia all’interno che all’esterno di edifici, capannoni etc., sono largamente utilizzate proprio per “la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l’obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino”.

Tuttavia questi aspetti possono “indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell’ambiente lavorativo”.

A ricordarlo è l’introduzione di un nuovo documento Inail realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine). Il documento – dal titolo “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” e scritto da Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria) – ha lo scopo di “fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 13 marzo 2024.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria), realizzato in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine); Collana Salute e Sicurezza, pubblicazione marzo 2024, edizione 2023 (formato PDF, 19.66 MB).

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L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia

Perché l’RSPP non ha compiti di vigilanza sull’attuazione degli obblighi da parte del datore di lavoro e non è responsabile penalmente in caso di infortunio per non aver controllato che quello adotti le misure individuate nel DVR.

Articolo di Anna Guardavilla, Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro (Pubblicato su Punto Sicuro del 29/02/2024).

Benché il principio affermato dal titolo di questo contributo possa essere ritenuto (per fortuna) evidente e ovvio dai conoscitori della materia (o, se non proprio ovvio, quantomeno intuitivo), a volte mi capita di imbattermi, nella mia interlocuzione con i professionisti e le aziende, in qualche incertezza o confusione su questo tema. Allo stesso modo, la stessa confusione è talora rinvenibile nelle argomentazioni difensive dei datori di lavoro nell’ambito dei procedimenti penali per infortunio.

A fronte di ciò, dunque, può essere utile puntualizzare.

Procediamo per gradi.

I compiti dell’ RSPP, al cui svolgimento – secondo diligenza professionale – questo si obbliga civilisticamente nei confronti del datore di lavoro mediante un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, sono quelli indicati nell’art.33 del D.Lgs.81/08.

Tra essi non compare alcun compito che preveda che tale soggetto debba garantire – attraverso una qualche vigilanza – il fatto che il datore di lavoro adotti le misure che quest’ultimo è tenuto a predisporre.

Il perimetro dell’area di competenza dell’RSPP, pertanto, lungi dall’essere particolarmente difficoltoso da ricostruire sotto il profilo giuridico, è quello tracciato dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – in quanto tale – non è un soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, dal momento che, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08, i soggetti tenuti a ciò sono il datore di lavoro e il dirigente (laddove, ciò precisato, da qui in poi citeremo il solo datore di lavoro).

La Cassazione è infatti cristallina nel ricostruire e descrivere il ruolo dell’RSPP, allorché sottolinea – sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato – che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, con l’avvertenza che, per quanto riguarda gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio (che non è però l’oggetto di questo contributo), “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

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