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CORSO PER RSPP DATORE LAVORO DI BASE PER ATTIVITA’ CON RISCHIO BASSO

ll Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi frequentando il corso per RSPP DATORE DI LAVORO in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, previsto dall’accordo stato regioni del 21/12/2011 repertorio n. 223.

Il corso per RSPP di base per aziende con settore ateco rientranti nel rischio basso ha la durata di 16 ore ed è stato organizzato nelle seguenti giornate: 02, 03, 06 e 07 maggio 2024 dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

La sede del corso sarà comunicata ai partecipanti.

La quota di partecipazione è di € 250,00 + iva.

Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio della scheda di iscrizione al corso RSPP di base rischio basso per mail. Deve essere allegata pure la seguente richiesta di prenotazione al corso.

Per approfondimento sui contenuti puoi scaricare la locandina.

Nel caso in cui il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP e non adempie agli obblighi sulla formazione, può essere sanzionato in due modi. Con l’arresto da tre a sei mesi oppure con una sanzione variabile tra i 3.071,27 e i 7.862,44 euro. 

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Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi

La responsabilità dell’imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Questo è quanto emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.

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