DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure previste per attività produttive

A seguito dell’uscita del Decreto Legge n.33/2020 con le indicazioni sulle ripartenze della seconda parte della Fase 2 a partire dal 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta anche il DPCM del 17 maggio 2020 che – pur eliminando le misure limitative dell’esercizio delle attività economiche e produttive previste dai precedenti D.P.C.M. emergenziali – contiene nuove misure volte al contenimento dell’epidemia, in attuazione anche delle disposizioni del Decreto Legge che lo ha preceduto.
Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.

Misure per le imprese e per le attività economiche

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Le attività commerciali al dettaglio

• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona

• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Stabilimenti balneari

Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Le attività delle strutture ricettive

sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Le attività produttive industriali e commerciali

Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M.

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