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La condanna di un preposto per non avere sospesa un’attività pericolosa

Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale (Vedi articolo di Punto Sicuro del 11/12/23).

È la figura del preposto di una impresa al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione, una figura nell’ambito della organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro alla presenza della quale il legislatore ha attribuita recentemente una rilevante importanza apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale sono stati già imposti gli obblighi a suo carico nella materia specifica. Con tale modifica infatti, come è noto, è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 11/12/23.

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