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Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.

In considerazione dei molti fattori di rischio – connessi, ad esempio, alla viabilità, alle interferenze, allo stato di manutenzione, all’assenza di dispositivi di protezione, alle manovre scorrette o all’uso improprio del mezzo – per ridurre gli infortuni e migliorare la prevenzione è necessario mettere diverse tipologie di misure di prevenzione:

  • misure tecnico-strutturali
  • misure organizzative
  • misure procedurali.

A fornire alcune informazioni sulle possibili misure, divise nelle tre macro-categorie viste sopra, è una scheda (scheda 21) prodotta dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) e intitolata “ Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”.

 Vedi articolo su punto sicuro del 17/09/2024.

Sul mancato controllo dell’instaurarsi di prassi lavorativa scorretta e rischiosa

In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta impartitegli, per cui ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem” foriera di pericoli per gli addetti, nel caso dell’infortunio di un lavoratore dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Continua a leggere su Punto Sicuro del 29/07/2024.

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Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi

La responsabilità dell’imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Questo è quanto emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.

Continua a leggere su Punto Sicuro.

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Gli RLS e la sentenza del 25 settembre 2023: una china pericolosa?

L’opinione e le riflessioni di Beniamino Deidda (Articolo su Punto Sicuro) sulla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 che ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una china pericolosa.

In relazione al ricco dibattito seguito alla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914, che ha confermato la responsabilità penale di un RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore, torniamo a raccogliere nuove opinioni e riflessioni sulla pronuncia della Corte di Cassazione e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

E sicuramente una buona raccolta di riflessioni sul tema, sulla sentenza e sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è offerta dai contributi pubblicati sul numero 2/2023 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

Dopo aver presentato, sempre con riferimento al numero 2/2023 della rivista, alcune note introduttive – in “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS” – di Paolo Pascucci, direttore della rivista, ci soffermiamo oggi sul contributo di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

Continua a leggere su Punto Sicuro.

 

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Manuale informativo per la prevenzione

Il Ministero del Lavoro ha rilasciato un manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utile a tutti i lavoratori, che contiene le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente pubblicato il Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo manuale è strettamente collegato al “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/2008), che stabilisce vari obblighi normativi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, spesso questi obblighi sono poco noti sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.
L’obiettivo del MLPS con questo manuale è promuovere un cambiamento di mentalità collettiva. Non vuole che la tematica della salute e sicurezza sia considerata solo un obbligo normativo rigido, ma piuttosto un valore da conoscere e comprendere. Inoltre, si tratta di un importante investimento da perseguire quotidianamente. Il documento è suddiviso in 5 parti ed è corredato da un breve glossario contenente i termini principali utilizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È rivolto a tutti i lavoratori e agli attori coinvolti nella salute e sicurezza, con l’obiettivo di fornire una conoscenza di base degli elementi fondamentali e migliorare le condizioni lavorative.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro.

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Una guida tecnica per la sicurezza nell’uso delle scaffalature porta pallet

Un documento Inail propone una nuova guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet. Focus sul documento, sulla normativa italiana ed europea, sulla marcatura CE, sulle norme tecniche e la progettazione sismica.

Nel mondo del lavoro con scaffalature porta pallet si intendono dei “sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate”, cioè oggetti da immagazzinare comprensivi del relativo supporto necessario alla movimentazione, costituito da pallet.

Queste scaffalature, che sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un’ampia possibilità di personalizzazione, “sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione”. E, collocate “sia all’interno che all’esterno di edifici, capannoni etc., sono largamente utilizzate proprio per “la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l’obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino”.

Tuttavia questi aspetti possono “indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell’ambiente lavorativo”.

A ricordarlo è l’introduzione di un nuovo documento Inail realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine). Il documento – dal titolo “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” e scritto da Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria) – ha lo scopo di “fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 13 marzo 2024.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria), realizzato in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine); Collana Salute e Sicurezza, pubblicazione marzo 2024, edizione 2023 (formato PDF, 19.66 MB).

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L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia

Perché l’RSPP non ha compiti di vigilanza sull’attuazione degli obblighi da parte del datore di lavoro e non è responsabile penalmente in caso di infortunio per non aver controllato che quello adotti le misure individuate nel DVR.

Articolo di Anna Guardavilla, Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro (Pubblicato su Punto Sicuro del 29/02/2024).

Benché il principio affermato dal titolo di questo contributo possa essere ritenuto (per fortuna) evidente e ovvio dai conoscitori della materia (o, se non proprio ovvio, quantomeno intuitivo), a volte mi capita di imbattermi, nella mia interlocuzione con i professionisti e le aziende, in qualche incertezza o confusione su questo tema. Allo stesso modo, la stessa confusione è talora rinvenibile nelle argomentazioni difensive dei datori di lavoro nell’ambito dei procedimenti penali per infortunio.

A fronte di ciò, dunque, può essere utile puntualizzare.

Procediamo per gradi.

I compiti dell’ RSPP, al cui svolgimento – secondo diligenza professionale – questo si obbliga civilisticamente nei confronti del datore di lavoro mediante un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, sono quelli indicati nell’art.33 del D.Lgs.81/08.

Tra essi non compare alcun compito che preveda che tale soggetto debba garantire – attraverso una qualche vigilanza – il fatto che il datore di lavoro adotti le misure che quest’ultimo è tenuto a predisporre.

Il perimetro dell’area di competenza dell’RSPP, pertanto, lungi dall’essere particolarmente difficoltoso da ricostruire sotto il profilo giuridico, è quello tracciato dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – in quanto tale – non è un soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, dal momento che, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08, i soggetti tenuti a ciò sono il datore di lavoro e il dirigente (laddove, ciò precisato, da qui in poi citeremo il solo datore di lavoro).

La Cassazione è infatti cristallina nel ricostruire e descrivere il ruolo dell’RSPP, allorché sottolinea – sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato – che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, con l’avvertenza che, per quanto riguarda gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio (che non è però l’oggetto di questo contributo), “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

Continua a leggere l’articolo su punto sicuro.

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La condanna di un preposto per non avere sospesa un’attività pericolosa

Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale (Vedi articolo di Punto Sicuro del 11/12/23).

È la figura del preposto di una impresa al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione, una figura nell’ambito della organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro alla presenza della quale il legislatore ha attribuita recentemente una rilevante importanza apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale sono stati già imposti gli obblighi a suo carico nella materia specifica. Con tale modifica infatti, come è noto, è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 11/12/23.

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La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Un approfondimento sugli obblighi relativi alla formazione del preposto e al relativo aggiornamento con riferimento alle modifiche intervenute con la legge di conversione 215/2021 del decreto-legge 146/2021. A cura dell’avvocato Rolando Dubini nell’articolo di Punto Sicuro.

Non c’è dubbio che il tema delle scadenze da rispettare in materia di formazione sia un tema delicato. Specialmente quando, a causa di modifiche e/o ritardi normativi, ci sia poca chiarezza sugli obblighi e magari indicazioni contrastanti.

 Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulla formazione del preposto pubblicando un contributo dell’avvocato Rolando Dubini – dal titolo “La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto” – che aggiorna un analogo articolo già pubblicato su Punto Sicuro nei primi mesi del 2022.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

  • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/12/2023.

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MOZIONE DEL SENATO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cosa indica la mozione del Senato sulla sicurezza sul lavoro

Il testo della mozione approvata all’unanimità in Senato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle attività portate avanti dal Ministero e dal Governo.

 Dopo l’ incidente ferroviario (cinque morti) avvenuto a Brandizzo (Torino) e l’esplosione (tre morti) a Casalbordino (Chieti) è stata approvata, il 13 settembre, una mozione in Senato sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia l’aspetto più rilevante di questa mozione è che la mozione è stata approvata all’unanimità e non contiene solo parole, ma richiede l’impegno del Governo su 10 diversi punti

La mozione del Senato: le dieci richieste al Governo

Veniamo, dunque, alle dieci richieste che riprendiamo integralmente rimandando a futuri articoli eventuali approfondimenti e commenti.

Si impegna il Governo:

  1. a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. a valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  3. ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
  4. a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;
  5. ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
  6. a favorire l’avvio di un’attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
  7. ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l’INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l’adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
  8. a valutare l’opportunità di favorire l’interoperabilità e la piena condivisione, tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
  9. ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l’eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’altra;
  10.  a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale l’introduzione di un insegnamento ad hoc.

 

 

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