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MANCANZA DI SEGNALETICA, ESTINTORI, USCITE DI EMERGENZA ANCHE IN ASSENZA DI DIPENDENTI

Cassazione Penale: Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza. Ipotesi delittuosa anche in assenza di dipendenti

Cassazione Penale, Sez. 1, 09 giugno 2023, n. 24945 – Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza: pur in assenza di dipendenti, il delitto è configurabile quando possa prefigurarsi un pericolo anche per terzi.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del rappresentante legale in relazione al reato di cui all’art. 437 c.p..
L’imputato è stato rinviato a giudizio e ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 437 c.p. perchè, quale datore di lavoro e rappresentante legale della ditta, avrebbe omesso di collocare gli impianti e gli apparecchi e i segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro. In particolare, allo stesso è contestato di non avere collocato, nonostante i provvedimenti prescrittivi in tal senso già emessi nei suoi confronti, idonea cartellonistica relativa ai carichi di alcuni scaffali, di non avere predisposto mezzi e impianti di estinzione, di non avere realizzato uscite di emergenza adeguate e di non avere istallato cartellonistica relativa alle emergenze antincendio e a queste connesse.
All’esito del processo di primo grado il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato e ha condannato l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione.

Continua a leggere l’articolo su Amblav (Associazione Ambiente e Lavoro) da cui è stato tratto.

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Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo ?

Articolo di Punto Sicuro.

Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Le novità per alcuni settori lavorativi, le linee guida e i primi commenti.

 Roma, 2 Ago – In queste settimane abbiamo sperimentato, ad un livello sempre più emergenziale, la morsa di un clima torrido che ha avuto e potrebbe avere conseguenze sempre maggiori per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro, specialmente, ma non solo, con riferimento ai lavoratori outdoor e ai lavoratori del settore edile e agricolo.

Proprio con riferimento al rischio caldo il Consiglio dei ministri, riunito il 26 luglio 2023, ha approvato – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 – un decreto-legge che introduce “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.

Il decreto-legge, come si può leggere nella norma, nasce dalla considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”.

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Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/23

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.

Ha riguardato questa sentenza della Corte di Cassazione il ricorso presentato dal titolare di una azienda agricola che, assolto dal Tribunale è stato successivamente condannato dalla Corte di Appello perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore adibito alla custodia degli animali morto per annegamento per essere scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri. La contestazione fatta al titolare dell’azienda era stata quella di non avere fatta la valutazione del rischio che ha portato all’infortunio e di avere omesso di informare il lavoratore del rischio specifico esistente nell’azienda.

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Decreto 81: obblighi di sicurezza dei lavoratori e modelli organizzativi

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/2023.

Un contributo si sofferma sugli obblighi di sicurezza del lavoratore nel prisma del principio di autoresponsabilità. L’articolo 20 del decreto 81, la formazione, la vigilanza e la rilevanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Urbino, 13 Giu – Come ricordato dal prof. Paolo Pascucci «il tema degli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro costituisce uno degli aspetti fondamentali del ‘sistema’ finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro inaugurato dalla direttiva quadro 89/391/Cee ed emerso in Italia prima con il d.lgs. 626/1994 e poi con il d.lgs. 81/2008» [1].  E in effetti, “vale rimarcare come il lavoratore non rivesta solo la posizione di creditore di sicurezza, bensì, al contempo, anche quella di debitore, gravando sul medesimo una quota, pur se residuale, di tale debito”. E dunque egli “non può limitarsi a cooperare con il datore di lavoro, essendo invece tenuto altresì all’adempimento di specifici obblighi, la cui esigibilità, tuttavia, non può a sua volta prescindere dalla corretta attuazione dei doveri datoriali informativi e formativi”. E “la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento costituisce ora un obbligo del prestatore (art. 20, comma 2, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008), in un gioco di specchi il cui effetto è quello di arricchire continuamente le reciproche posizioni soggettive, attive e passive, al fine di meglio garantire l’effettività della tutela”.

A soffermarsi con questa parole sul tema sugli obblighi del lavoratore, in materia di sicurezza, e a fornire un’interessante riflessione su vari altri aspetti correlati è Chiara Lazzari (professoressa associata di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) in un contributo pubblicato sul numero 1/2022 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

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LE LINEE DI INDIRIZZO PER PREVENIRE I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, www.ciip-consulta.it è partner della campagna europea 2020-2022 sul tema della prevenzione del rischio muscolo scheletrico, tema che è stato più volte alla sua attenzione.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha deciso di partecipare alla nuova Campagna Europea 2020-2022 sui disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati realizzando un altro EBook sull’argomento.

La gestione dei Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) è al centro della campagna promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022 che è finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere dei lavoratori.

I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) interessano circa tre lavoratori su cinque – sono il problema di salute (assenze dal lavoro, malattie professionali, consumo di farmaci…) più comune connesso al lavoro in Europa – e riguardano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale.

Movimenti ripetitivi, postura, seduta prolungata e sollevamento di carichi pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni, tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita. Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41% rispettivamente) sono tra le tipologie più comuni segnalate, come dimostrato dalla ricerca “Workforce diversity and musculoskeletal disorders: review of facts and figures and examples” pubblicata dall’European Risk Observatory.

Continua guardando l’articolo di Punto Sicuro del 03 aprile 2023.

Scarica dal link accanto l’EBook  2022_CIIP_Ebook_DMS_3

Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso

Articolo tratto da Punto Sicuro del 24 marzo 2023.

Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso

Un approfondimento delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Focus sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare le macchine. Indicazioni normative, non conformità, traduzioni ed eventuali errori.

Milano, 24 Mar – Come ricordato nell’intervista a Nicola Delussu dal titolo “ Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine” gli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro per garantire la messa a disposizione di attrezzature sicure ‘sono obblighi importantissimi’ e  il Titolo III del decreto legislativo 81/2008 ‘si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee’.

Per ricordare questi obblighi, e in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine di cui abbiamo parlato in una recente intervista, torniamo oggi a presentare alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” che il nostro giornale ha presentato insieme a diverse interviste realizzate con vari componenti del Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Gruppo tematico che ha aggiornato il documento a dicembre 2020. Un documento che, come indica il titolo, è destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.

 

Continua a leggere nell’articolo di Punto Sicuro del 24 marzo 2023.

 

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La responsabilità del committente per l’infortunio a un lavoratore autonomo

Il committente risponde dell’infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile (Articolo tratto da Punto Sicuro)

Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, l’effettuazione di un opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso D. Lgs., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro idoneità tecnico professionale e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi.

In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

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Radiazioni ionizzanti, disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”

Disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” organizzato da CIIP nella giornata del 22 ottobre 2021.

Seminario
Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità
Milano, 22 ottobre 2021

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza il seminario di studio sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101, in vigore dal 27/08/2020, subentrato al D.Lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i.
Il programma contempla più sessioni sui temi trattati dal decreto e analizza novità e criticità emerse dalle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza.
Il seminario affronta anche il tema del rapporto tra il D.Lgs.101/2020 e il D.Lgs.81/2008 sia riguardo alla valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti.

Continua la lettura dalla fonte: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

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Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali

ROMA – Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Indicazioni per scelta, utilizzo e valutazione del rischio. 

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.
 
Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dalla fonte.
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DPI, i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro: categorie e normativa di riferimento

Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

Che cos’è un DPI?

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74, «si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

La normativa di riferimento per i DPI

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Continua la lettura dell’articolo direttamente dalla fonte INSIC (L’informazione per la sicurezza) del 24 novembre 2022.