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Linee di indirizzo: manutenzione, controllo e verifica degli impianti

Linee di indirizzo per la vigilanza sulle attrezzature: cosa indicano per la manutenzione degli impianti e la verifica degli impianti elettrici? Ne parliamo con Enrico Maria Ognibeni, Gruppo Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Di fronte alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di molte attrezzature di lavoro, e ai conseguenti infortuni gravi e mortali, torniamo a parlare delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo tematico “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro; un documento che può contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine e, indirettamente, alla riduzione degli infortuni nel loro utilizzo.

Come già ricordato, il documento – “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” – fornisce indirizzi univoci per gli organi di vigilanza e l’Autorità di Sorveglianza del Mercato competente per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature.

Il documento è stato presentato il 2 dicembre 2021, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, nel convegno “Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni”. E partendo da questo convegno il nostro giornale ha realizzato una lunga intervista, suddivisa in due parti, al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano):

Dopo aver fatto una presentazione generale del documento, abbiamo pensato che potesse essere utile fornire anche approfondimenti mirati, intervistando altri componenti del Gruppo di lavoro “macchine e impianti”.

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Protocollo COVID-19: quali sono le indicazioni per i datori di lavoro ?

Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.

Come sottolineato in diversi articoli il 30 giugno 2022, dopo diverse riunioni e confronti informali, il Governo, l’Inail e le parti sociali hanno condiviso un nuovo protocollo condiviso in materia COVID-19. Un protocollo che opera, rispetto ai precedenti, una semplificazione delle regole cercando, tuttavia, di tenere conto anche della situazione epidemiologica in risalita.

 

Il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” è riuscito a equilibrare queste due esigenze ?

Punto Sicuro analizza la situazione in uno specifico articolo.

Di seguito si riporta una sintesi.

Riguardo al punto 1 (Informazione) si sottolinea che, rispetto agli altri protocolli, anche quello del 6 aprile 2021, è “venuto meno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, essendo caduta la norma di base che legittimava questa previsione pattizia”. E l’informazione per favorire la consapevolezza delle restrizioni all’accesso in azienda “è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute nel tempo e va ora posta in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022), parametro al quale va ricondotto anche il tema della riammissione al lavoro (oggetto di specifica disciplina al successivo punto 2 del Protocollo)”.

Si segnala che viene anche eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica “in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace”.

La nota di Confindustria: le indicazioni operative per le aziende

Rimandando ad una lettura dettagliata della Nota per quanto riguarda i vari commenti agli altri punti del Protocollo, veniamo invece ad alcune indicazioni operative.

Si indica che le imprese “sono nuovamente chiamate – come sempre accaduto, alla modifica del Protocollo, all’evoluzione normativa o scientifica – ad aggiornare prima possibile i protocolli aziendali con il coinvolgimento del Comitato” indicato al punto 13 del protocollo stesso. E “ciascuna azienda potrà integrare il proprio documento con misure equivalenti o più incisive”.

In particolare – continua la Nota – “le azioni che si reputano più opportune sono:

  • acquistare mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso
  • organizzare un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l’effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione, ricordando che la normale durata di una mascherina FFP2 è di circa 8 ore (in assenza di particolare deterioramento)
  • diffondere una informativa relativa al determinante passaggio” costituito dal punto 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Protocollo relativo, in particolare, ai seguenti punti:
    • salve le ipotesi particolari segnalate dal medico competente o dal RSPP, il nuovo obbligo del datore di lavoro è esclusivamente mettere a disposizione di tutti le mascherine FFP2
    • il Protocollo responsabilizza i lavoratori in ordine all’uso corretto della mascherina FFP2 almeno nelle situazioni di maggior rischio
    • i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio
    • il mancato utilizzo della mascherina e le relative conseguenze non sono più imputabili al datore di lavoro
    • il datore di lavoro potrà imporre l’uso della mascherina FFP2 in ipotesi particolari, su indicazione del medico competente o del RSPP”.

Ci sono margini per stabilire nel proprio protocollo aziendale che la FFP2 è obbligatoria o raccomandata solo in determinati contesti o mansioni?

La Nota risponde sottolineando che “la mascherina non è più obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro la mette a disposizione per permettere al lavoratore di usarla nei luoghi di lavoro. In questo modo il Protocollo rimette a ciascun lavoratore l’onere (e la responsabilità) di proteggersi, previa adeguata informazione. Si tratta del vero cambio di passo del Protocollo rispetto al passato”. Tuttavia a fronte della apparente rimessione ai lavoratori di tutte le scelte in ordine all’uso della mascherina e per consentire ai datori di lavoro di gestire situazioni particolari (possibilità che altrimenti sarebbe venuta meno), “il secondo capoverso del punto 6 lascia spazio a decisioni aziendali, previa specifica indicazione da parte del medico competente ed il RSPP. È una situazione che non contempla una valutazione dei rischi e che è differente da quella disciplinata, in via generale, nella premessa del Protocollo, che prevede la possibilità di introdurre misure equivalenti o di maggior rigore, dove il Protocollo inserisce questa decisione all’interno del confronto tra le parti (es., a fronte del venir meno dell’obbligo della mascherina, il comitato potrebbe decidere di mantenere obbligatoriamente le chirurgiche laddove i lavoratori non optino individualmente per la FFP2, che comunque deve essere messa a loro disposizione, e laddove non ricorra una situazione di obbligo indicata nella seconda parte del punto 6)”. In questo caso, invece, “manca un riferimento al Comitato, e la decisione è di natura tecnica (specifica indicazione del medico competente o del RSPP), il che non impedisce ovviamente al datore di lavoro di condividere volontariamente il tema all’interno del Comitato”.

Leggi l’articolo per intero.

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La gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Progetto Worklimate, una guida informativa per la gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito del progetto Worklimate, per la gestione del rischio caldo, è stata prodotta una guida informativa per i lavoratori, i datori di lavoro e per i soggetti preposti all’attività di prevenzione. La pubblicazione contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

Scarica la pubblicazione.
Vai alla notizia integrale tratta da Amblav.

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Inail: indicazioni per il rischio biologico nelle attività agro-zootecniche

L’Inail pubblica un documento sul rischio biologico nelle attività agro-zootecniche. Le difficoltà nella rilevazione e nella prevenzione dei rischi biologici nel settore, le schede informative e le indicazioni della normativa.

Riguardo al settore agricolo i dati forniti dall’Inal hanno evidenziato come nei primi 10 mesi del 2021 siano aumentate le denunce degli infortuni sul lavoro (22.766, +1,4%), delle malattie professionali (7.541, +20,8%) e degli infortuni mortali (112, +19,1%).

Le cause che portano a questi dati e a questi incrementi sono molteplici. Ad esempio “le attività vengono svolte utilizzando macchine e attrezzature che in alcuni casi non possiedono i requisiti essenziali di sicurezza; gli ambienti e i processi lavorativi non sono facilmente standardizzabili; l’età media degli agricoltori è spesso elevata, in particolare in aziende a conduzione familiare, l’arruolamento, a volte irregolare, di manodopera poco formata ed addestrata”.

Un altro aspetto riguarda anche il tema dell’esposizione agli agenti biologici, non sempre sufficientemente considerato in ambito agricolo, anche se nel settore agro-zootecnico e forestale “sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie prime utilizzate, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti di ventilazione, il microclima, le scarse condizioni igienico-ambientali, il contatto diretto e/o indiretto con fluidi biologici animali, la presenza ed il numero di occupanti”. E questi ultimi fattori di rischio “sono quelli che maggiormente favoriscono la trasmissione di microrganismi al lavoratore”.

A ricordare in questi termini i dati sugli infortuni e malattie professionali e a portare l’attenzione sul rischio biologico nel settore agro-zootecnico è un nuovo documento Inail, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), dal Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) e da Inail Ascoli Piceno.

La nuova pubblicazione “Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche” – a cura di Casorri Laura, Chiominto Alessandra, Di Renzi Simona, Ficociello Barbara, Masciarelli Eva, Paba Emilia, Papacchini Maddalena, Tomao Paola – rappresenta un “utile strumento di informazione per la prevenzione del rischio biologico in specifiche attività lavorative svolte dagli operatori del settore agro-zootecnico e un agile supporto didattico per gli studenti delle facoltà di Agraria, Veterinaria, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Forestali, ecc. e degli istituti agrari, affinché i futuri lavoratori del settore acquisiscano le competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative”.

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FINE DELLO STATO DI EMERGENZA: cosa cambia dal 1° Aprile 2022 ? DL 24/2022 in Gazzetta. Tutte le novità

In Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 (quando decadrà lo Stato di emergenza) e regola il ritorno alla normalità per tappe come annunciato nella conferenza stampa Draghi-Speranza dopo il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022.

Al suo interno:

  • la progressiva eliminazione dell’obbligo di uso di mascherina all’aperto, e la riduzione delle limitazioni all’accesso delle attività economiche, sociali e ricreative con Certificazione verde (Green Pass e Green Pass rafforzato);
  • E ancora le scuole e gestione positività ;

Il Governo ha disegnato un percorso di uscita dalle restrizioni in due step

  • dal 1°aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venire meno dell’obbligo del Super Green Pass;
  • dal 1 ° Maggio 2022 con il graduale abbandono delle certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato).

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INFORTUNIO DI UNA STUDENTESSA IN TIROCINIO FORMATIVO

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093 – Infortunio della studentessa dell’università di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2.

La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Articolo tratto da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.

Guarda l’articolo riportato in allegato: Cassazione Penale_ infortunio di una studentessa di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Associazione Ambiente e Lavoro

Decreto 81: l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione

Le novità dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Focus sull’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione. 

Per valutare pienamente l’impatto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, Punto Sicuro riprende a pubblicare alcuni contributi dei suoi lettori.

Punto Sicuro ha pubblicato il 02/02/22 un approfondimento sulla riscrittura dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale attraverso un contributo dell’avvocato Paolo Demattè dal titolo “L’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione adottato ex art 14 d. lgs. 81 del 2008”.

L’art 14 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti situazioni:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Nell’articolo si evidenzia che:

2) CON RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DI UNA DELLE IPOTESI TASSATIVE PREVISTE DALL’ALLEGATO I – NON OGNI VIOLAZIONE DA LUOGO ALLA SOSPENSIONE MA SOLO LA VIOLAZIONE DI QUEI COMPORTAMENTI CHE SONO DESCRITTI NELL’ALLEGATO I E CIOÈ LE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO:

  • a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”,
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Leggi l’articolo completo su Punto Sicuro del 02/02/22.

Approfondisci l’argomento leggendo l’articolo su Punto Sicuro del 16/12/21 che riporta la circolare n. 04/2021 dell’INL che ha dato risposta a gran parte delle criticità evidenziate in fase di prima lettura chiarendo i relativi passaggi che dovranno essere oggetto di idonea motivazione.

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell’attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codice.

Roma, 14 Feb – Come ricordato in altri articoli e come previsto nel Codice di prevenzione incendi, le misure previste nel progetto antincendio, componenti la strategia antincendio, necessitano di una puntuale e attenta gestione. E la gestione della sicurezza antincendio (GSA) – misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure – riguarda “l’intera vita dell’attività e comprende una serie di aspetti, tra i quali:

  • il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l’adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
  • l’organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l’innesco dell’incendio;
  • il permanente monitoraggio dell’efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
  • lo studio dell’eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell’attività in relazione ai rischi presenti;
  • l’elaborazione, l’aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell’esodo;
  • la formazione e l’addestramento del personale;
  • la gestione dell’emergenza fino all’arrivo dei soccorritori”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/02/22.

L.215/2021: il preposto e la modifica dei comportamenti non conformi

L’obbligo del preposto di sovrintendere e vigilare e i conseguenti doveri di intervento correttivo secondo il nuovo art.19 D.Lgs.81/08 e le sentenze di Cassazione che sottolineano la centralità del DVR in relazione a tale vigilanza.

La Legge 215/2021 all’articolo 13 ha riformulato l’obbligo di sovrintendenza e di vigilanza del preposto, sostituendo integralmente la lettera a) dell’articolo 19 comma 1 del D.Lgs.81/08.

A seguito di tale revisione, attualmente il preposto ha l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di sicurezza.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Dunque la nuova norma ha ratificato l’obbligo del preposto – già desumibile dal più generale obbligo di vigilanza con cui si apriva e si apre la lettera a) dell’articolo 19 ma ora esplicitato ed accentuato – di “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” allorché ricorra la “rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.

Continua la lettura direttamente da Punto sicuro del 17/02/22 da cui è tratto l’articolo.

Approfondisci l’argomento anche con l’articolo del 16/02/22 di Punto sicuro.

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: novità della Legge 215/2021 e sentenze

L’addestramento nella Legge 215/2021

La Legge 215/2021 all’art.13 ha introdotto interessanti novità in materia di addestramento dei lavoratori e lo ha fatto a più livelli.

Anzitutto tale provvedimento ha introdotto all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.Lgs.81/08 – che già prevedeva e prevede a tutt’oggi che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” – il seguente periodo: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 Ricordiamo che tale nuova previsione all’interno del D.Lgs.81/08 si aggiunge a quella già contenuta nell’art.2 del medesimo decreto (rimasta invariata) che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc) D.Lgs.81/08).

Altre novità in materia di addestramento sono poi rinvenibili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215/2021, all’interno della nuova normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento” (con previsione di una somma aggiuntiva – ai fini della revoca – dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore interessato).

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