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Green Pass base e Super Green Pass: le attività consentite a partire dal 1° febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto COVID  di gennaio (DL 1/2022) e per effetto delle novità introdotte dai Decreti Covid di fine Dicembre (DL 221/21 e DL 229/21), fino al 31 marzo 2022 (data di termine dello stato di emergenza), le attività consentite alla popolazione con Green pass base e con Green pass rafforzato cambiano.

Inoltre, in base alla Mappa epidemiologica nazionale, le regole possono subire una ulteriore restrizione in base al colore dell’area in cui si svolgono attività e servizi. Per orientarsi suggeriamo la Tabella delle Attività consentite, elaborata dal Governo.

Vediamo di seguito il calendario delle restrizioni ed i luoghi nei quali è obbligatorio il Green Pass, il Super Green Pass (Green Pass rafforzato) o non è prevista l’esibizione di alcuna certificazione verde.

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IL RISCHIO DI INCENDIO IN AGRICOLTURA

Sono diversi i fattori che rendono il settore agricolo un ambiente di lavoro con elevati indici infortunistici: “dalla gestione, a volte prevalentemente familiare, alla presenza di macchine e attrezzature obsolete fino alla mancanza di una reale consapevolezza dei fattori di rischio presenti”. E se la maggior parte degli infortuni gravi e mortali è legata, come ricordano anche i nostri articoli, all’uso di trattori agricoli e cadute dall’alto, non vanno trascurati i tanti infortuni “legati a problematiche imputabili al rischio di incendio ed esplosione o al tragico verificarsi di eventi di asfissia o intossicazione nei cosiddetti spazi confinati”.

A segnalare questi fattori di rischio in agricoltura e a fornire utili suggerimenti per la prevenzione è un nuovo risultato del progetto di collaborazione tra Inail (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che ha l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Punto Sicuro si sofferma oggi sul documento “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura. Prevenzione e procedure di emergenza”, un documento che riporta “sia indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia specifici focus tematici su specifiche problematiche quali quelle relative agli spazi confinati”. E la pubblicazione – si ricorda nella premessa del documento – “intende rappresentare anche un esempio di come la gestione della sicurezza richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere ruoli, approcci e competenze diverse al fine di perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

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Scarica il documento Rischio Incendi Agricoltura per approfondire l’argomento.

TEA: dove va l’ambiente italiano?

Presentato il nuovo rapporto dell’Ispra “TEA-Transizione ecologica aperta. Dove va l’ambiente italiano?” per capire dove ci porteranno le sfide della transizione ecologica. Il documento, per un totale di 12 capitoli e 66 voci, è diviso in tre parti:

  • l’ambiente italiano a colpo d’occhio
  • i sistemi naturali
  • i sistemi umani.

Si tratta di una sintesi chiara delle tante dinamiche che concorrono alla transizione ecologica italiana, che porta all’attenzione della società gli aspetti più importanti di ogni problematica o fenomeno, segnalandone le criticità ma anche i risultati già raggiunti o raggiungibili.

Si tratta di un rapporto dedicato ai non specialisti, quindi a politici, amministratori, giornalisti, ambientalisti e cittadini che hanno a cuore il futuro dell’ambiente nel nostro Paese.

Il rapporto passa in rassegna tutti i principali sistemi naturali e umani che concorrono a definire quello che chiamiamo “ambiente”. Ne esamina lo stato attuale ma anche l’andamento negli ultimi anni e gli obiettivi per i prossimi. Chiarisce le complesse dinamiche naturali, economiche, tecnologiche, sociali e normative che legano i sistemi fra loro.

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DECRETO FESTIVITA’. Nuovo decreto del 23 dicembre 2021 approvato dal Consiglio dei ministri

Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Festività: dal 1° febbraio la scadenza del green pass “rafforzato” passa a sei mesi dall’ultima vaccinazione. Novità anche per terza dose e mascherine Ffp2. Chiuse le discoteche anche in zona bianca.

Terza dose dopo 4 mesi

Un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza riduce a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose.

 Green pass valido sei mesi

Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino.
La scelta di far entrare la nuova norma in vigore dal 1° febbraio è stata fatta per dare il tempo a chi ha già effettuato la seconda dose di prenotare il richiamo o la terza dose.

Articolo preso dal Corriere della Sera. Continua a leggere sullo stesso giornale.

Segui la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 Riferimenti del Ministero della Salute 

La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro

La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.

1. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO

2. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

3. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

4. OSSERVAZIONI E QUESTIONI APPLICATIVE

Vai all’articolo di Punto Sicuro del 29/09/2021  per approfondire.

 

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Sull’uso di un trattore senza aver conseguito un titolo abilitativo

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un lavoratore schiacciato dal trattore e rileva le responsabilità inerenti la palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo alla guida.

Spesso le sentenze della Corte di Cassazione ci permettono di soffermarci su alcune attività lavorative offrendo utili indicazioni sulle responsabilità e posizioni di garanzia relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

E sicuramente una delle attività con maggiori infortuni gravi e mortali nel comparto agricolo è relativa all’utilizzo dei trattori i cui due principali rischi sono relativi al rischio di ribaltamento e al rischio di avvolgimento su organi in movimento.

Senza dimenticare che, come indicato nel documento dell’INAIL “ Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall’introduzione della tutela assicurativa”, gli infortuni legati all’uso di trattori agricoli o forestali “sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all’uso”.

Ricordiamo alcune sentenze della Cassazione che hanno affrontato in passato le responsabilità relative a incidenti con queste attrezzature agricole:

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COVID-19 e luoghi di lavoro, aggiornato il protocollo condiviso per il contrasto del virus e sottoscritto quello per la realizzazione di punti vaccinali straordinari negli ambienti di lavoro

Sottoscritti il 6 aprile 2021 il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

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Scarica il nuovo Protocollo Generale COVID da applicare nei luoghi lavoro

Scarica il Protocollo vaccinazioni COVID nei luoghi lavoro

 

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina

Il RLS aziendale e territoriale è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In questo articolo esaminiamo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: da chi e quando viene nominato in azienda.

Il D. Lgs. 81/08 e la nomina del RLS

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come “la persona (ovvero persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.

In realtà, già nel 1970, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, si era garantito alle rappresentanze dei lavoratori “il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (L. 300/70, art. 9).

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Da chi viene nominato l’RLS ?

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

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COVID-19 e Agricoltura: come deve comportarsi il lavoratore agricolo ?

Rispetto ad altri comparti lavorativi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 le attività agro-zootecniche non hanno avuto significative interruzioni al di là delle difficoltà nel reclutamento della manodopera e della perdita di posti di lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, il settore florovivaistico.

Riguardo poi al virus SARS-CoV-2 se i dati “rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse”. Inoltre “la disponibilità, il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI non sono sempre di facile controllo e gestione; inoltre, i lavoratori non hanno sempre accesso a servizi igienici adeguati e nei luoghi di lavoro si possono creare situazioni di affollamento, tutti elementi che nell’attuale scenario pandemico aumentano il rischio di infezione e rappresentano un problema di salute pubblica per la diffusione del contagio”.

A ricordare queste criticità e a fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico riguardo alla pandemia è il recente documento Inail “ La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”. Un documento che, curato da Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), vuole favorire un idoneo processo di informazione e formazione e “orientare il lavoratore del settore agro-zootecnico verso adeguate misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio del virus SARS-CoV-2”.

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Scarica il documento “La protezione da Sars-cov-2 per i lavoratori agricoli”, a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail),  Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021.

Layout di ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Si riporta il documento che è stato elaborato dalla Commissione Tecnica di Assuficio, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche.

Le misure indicate in questo documento dovrebbero essere adottate a seguito di una analisi volta ad evitare la presenza di fonti di rischio e una volta valutata la possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi di distanziamento indicati dalla regolamentazione in vigore, quali ad esempio lo smart working o la turnazione dei lavoratori. Solo qualora sussistano effettive esigenze non superabili è consigliabile ricorrere alle misure indicate nel seguito all’interno del documento.

Scarica il documento Layout ufficio e distanziamento sociale