COVID-19 e misure di prevenzione: una guida per le imprese

In relazione alle tante e diverse conseguenze dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro, sulle strategie di prevenzione, sulla tutela globale della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici è indubbio che sia necessario un reale supporto per le imprese. Un supporto che renda consapevoli datori di lavoro e lavoratori delle necessarie misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 a partire, ad esempio, da quanto contenuto nei vari protocolli condivisi dalle parti sociali sulle misure di contenimento.

A fornire alle imprese alcune informazioni sulle precauzioni e misure a cui si devono attenere in questo periodo di emergenza è, ad esempio, un documento regionale prodotto dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano e dal titolo “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

Continua a leggere l’articolo su l’articolo su Punto Sicuro.

Scarica il documento MISURE DI PREVENZIONE INFORMATIVA PER LE IMPRESE

Attrezzature di lavoro e manutenzione: verifiche periodiche e formazione

Poiché le attrezzature di lavoro sono una componente determinante in molte attività lavorative, il legislatore italiano – in vari articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativi alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I) – “è stato molto attento a dettare norme per la sicurezza dei lavoratori, durante la conduzione dell’attività lavorativa, svolta utilizzando dette attrezzature. In particolare, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare sulle attrezzature di lavoro regolare manutenzione (art. 71, comma 4) e a predisporre un regime di verifiche e controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all’art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell’Allegato VII”.

Inoltre il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

A ricordarci con queste parole non solo gli obblighi in termini di attrezzature/manutenzione, ma anche di verifiche periodiche e di formazione nell’uso delle attrezzature di lavoro è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”. Un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.

Continua a leggere l’articolo di Punto Sicuro del 26 marzo 2021.

Scarica la pubblicazione INAIL MANUTENZIONE SICUREZZA.

L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

Prosegui sull’articolo di Punto Sicuro

 

DPCM 14 gennaio 2021: le misure restrittive fino al 5 marzo 2021

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021 il Governo indica le misure restrittive anti Covid-19 in vigore dal 17 gennaio fino al 5 marzo 2021 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2).

Il Decreto contiene le misure applicabili all’intero territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di rischio e sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, poi modificato dal DL Natale e dal DL ponte.
Il DPCM è stato anticipato dal DL 2/2021 (vedi sotto) che ha dettato specifiche misure anche sul Piano vaccinale, sulle elezioni suppletive.

Il testo del DPCM del 14 gennaio 2021 è disponibile anche sulle pagine del Governo, completo degli Allegati con i diversi protocolli di Sicurezza distinti per attività.
Nella Pagina informativa del Governo è possibile accedere alla sezione FAQ Misure adottate dal Governocon le domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

fonte: Redazione InSic – a cura di A.Mazzuca

ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’EVENTALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Ambiente e Sicurezza srl intende istituire una Long List di figure professionali per l’eventuale affidamento di incarichi professionali nei seguenti settori:

Servizi di consulenza agronomica e forestale in agricoltura 

Servizi di consulenza nel settore della sicurezza sul lavoro ed alimentare

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed alimentare 

Le figure richieste sono le seguenti: Dott. Agronomi e Forestali, Tecnici della Prevenzione.

Gli interessati potranno farci pervenire il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: amministrazione @ambienteesicurezzasrl.com mettendo nell’oggetto: LONG LIST DI PROFESSIONISTI.

L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza o di collaborazione.

L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle esigenze di Ambiente e Sicurezza srl e tramite specifica convenzione da stipulare di volta in volta.

COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020

E’ stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.

In particolare gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:

  • dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
  • dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Chiaramente sono attese le Ordinanze del Ministero della Salute che decideranno a breve quali territori compongono le diverse aree.

Ricordiamo che le norme, se non arriverà qualche altro decreto a cambiarle, varranno dal 6 novembre (non più dal 5 novembre, come indicato nel primo testo firmato) fino al 3 dicembre 2020.

Questi gli argomenti affrontati:

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro

Coronavirus e commercio al dettaglio, tutte le nuove misure di prevenzione del decreto del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Regione Sicilia

Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM che contiene misure urgenti per fronteggiare la seconda ondata di contagi portati dalla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il decreto conferma l’obbligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa, in presenza di persone non conviventi, oltre a disporre limitazioni in diversi ambiti.

Il decreto è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dopo dal DPCM 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie dalle 05,00 alle 18,00  (I DPCM precedenti facevano riferimento alle 24,00 mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 fino alle 23,00) con servizio al tavolo con Max 4 persone salvo che non siano conviventi (DPCM del 24 ottobre 2020). I DPCM precedenti e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 indicano invece 6 persone al tavolo. La Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 26 ottobre 2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia ha chiarito che “nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ….“.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Il Decreto prevede nell’allegato anche norme sul commercio al dettaglio con limitazioni e precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus tra i quali:

  • I locali devono obbligatoriamente esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso superi i 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a prodotti igienizzanti per le mani, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

Fonte: Il Fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 13 ottobre del fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 16 ottobre del fatto alimentare.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 Allegati per scaricare gli allegati al Dpcm del 13 ottobre.

Clicca su Dpcm del 18 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Circolare n. 24 Presidenza Regione Sicilia del 26 ottobre 2020  per scaricare relativo il documento.

 

 

 

 

INAIL pubblica “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”

Il prodotto editoriale è stato realizzato a supporto dei Datori di Lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono obblighi legislative o indicazioni di norme o linee guida sull’argomento con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare e una frequenza indicativa delle operazioni che ogni Datore di Lavoro dovrà adattare alla propria organizzazione e realtà scolastica. La parte specifica è poi meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera).

Vai all’articolo di Associazione Ambiente e Lavoro.

Vai all’articolo direttamente dal sito INAIL.

Manuale INAIL con le istruzioni per la Pulizia e la Sanificazione nelle Scuole

Il Codice di prevenzione incendi e il sistema di esodo

La pubblicazione che Punto Sicuro presenta – dal titolo esplicativo “Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi” – si occupa delle tematiche relative alla misura antincendio “Esodo”, ricordando che la finalità del sistema d’esodo è “di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano”.

Il nuovo quaderno della “collana ricerche” costituisce uno “strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio”.

La finalità del sistema d’esodo è quella di “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro” ed effettivamente l’obiettivo della salvaguardia della vita umana “costituisce il leitmotiv della prevenzione incendi che, declinato secondo leggi di progettazione tecnica e principi di gestione dell’emergenza, permea l’apparato normativo vigente in continuità con l’orientamento preesistente”.

Il documento fa riferimento sia al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sia al decreto 18 ottobre 2019 che contiene modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Manuale sulla ProgettazioneDellaMisuraEsodo

Articolo di Punto Sicuro del 07 Agosto 2020

Conferenza Regioni, nuovamente aggiornate e integrate le linee guida sulle riaperture delle attività produttive

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 ha aggiornato e integrato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”.

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

SCHEDE TECNICHE
– RISTORAZIONE
– ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
– STRUTTURE RICETTIVE
– SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI ALPINI
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– AREE GIOCHI PER BAMBINI
– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– CINEMA E SPETTACOLI
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– SAGRE E FIERE
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE