DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure previste per attività produttive

A seguito dell’uscita del Decreto Legge n.33/2020 con le indicazioni sulle ripartenze della seconda parte della Fase 2 a partire dal 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta anche il DPCM del 17 maggio 2020 che – pur eliminando le misure limitative dell’esercizio delle attività economiche e produttive previste dai precedenti D.P.C.M. emergenziali – contiene nuove misure volte al contenimento dell’epidemia, in attuazione anche delle disposizioni del Decreto Legge che lo ha preceduto.
Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.

Misure per le imprese e per le attività economiche

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Le attività commerciali al dettaglio

• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona

• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Stabilimenti balneari

Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Le attività delle strutture ricettive

sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Le attività produttive industriali e commerciali

Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M.

Continua a leggere l’articolo su INSIC

Sanificazione in un ambiente o in un negozio: cosa e come Fare.

Aggiornamento al 25 maggio 2020.

Quali sono le indicazioni per le aziende che riaprono ? Cosa prevedono le regole anti-coronavirus  oltre l’uso delle mascherine, l’accesso regolamentato delle persone, dispenser di gel igienizzanti per le mani ? Si parla della sanificazione degli ambienti: ma cosa si intende e come si fa la sanificazione in un negozio o ufficio ? Esistono le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19: Circolare del 22 febbraio 2020 n. 5443 diffusa dal Ministero della Salute che si riporta per comodità. 

Circolare Ministero della Salute 5443 del 22.02.20

 

Inoltre è necessario leggere – per avere un quadro completo – i seguenti Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità: 

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 5/2020 del 21/04/2020. Prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 19/2020. del 25/04/2020. Disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 21/2020 del 03/05/2020.  Prevenzione del rischio Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Rappporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 25/05/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2

In attesa della cosiddetta Fase 2, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l’elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.

Infatti “l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza”. E in questo senso gli indicatori epidemiologici “sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro”.

A sottolinearlo è un importante documento dell’Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.

Stiamo parlando del “Documento_Tecnico_Inail_rimodulazione_Covid” che è finalizzato a fornire “elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia”.

In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

  • l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  • il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 22/04/20

Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.

INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.

VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.

Guarda le Linee Guida trasporti e logistica.

Guarda l’articolo completo su punto sicuro del 30/03/2020

EMANATO DAL GOVERNO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Fermo restando l’applicazione rapida del protocollo va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro ed in particolare con i RLS.

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel protocollo in premessa si fa riferimento anche al DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Poi è ricordato che “Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro“.

I temi trattati dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato da governo e parti sociali sono tredici e sono i seguenti:

  1. Informazioni. L’azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
  2. Modalità di ingresso in azienda. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, etc.
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni. Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, etc.
  4. Pulizia e sanificazione in azienda. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  5. Precauzioni igieniche personali. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, etc.
  6. Dispositivi di protezione individuale. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio, etc.
  7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
  8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali …..
  9. Gestione entrate ed uscite dei dipendenti. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) …
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali..
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ….
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
  13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

L’accordo sottolinea che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Di seguito si allega il testo integrale.

Protocollo condiviso Governo_Lavoratori

Coronavirus in ambito lavorativo. Bisogna aggiornare la valutazione del rischio biologico ?

Chiamato in questo modo dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV), il SARS-CoV-2 è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo nel nostro territorio nazionale. E ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. E molti rischi lavorativi “si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro”.

A fornire in questi termini utili informazioni sul nuovo coronavirus, con particolare attenzione a datori di lavoro e operatori in materia di salute e sicurezza, è il documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 2020.

Il documento – curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – si sofferma su vari aspetti utili al contenimento e gestione del rischio biologico da COVID-19.

Punto sicuro si sofferma in particolare sui temi relativi alla valutazione del rischio e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Infine sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. che di seguito riportiamo assieme ad altri documenti utili.

Vai all’articolo di Punto Sicuro per maggiori dettagli

Vademecum-aias-sul-coronavirus

DPCM 4 marzo 2020

ATS Insubria FAQ CORONAVIRUS per aziende e lavoratori

 

 

Coronavirus: le aziende e i medici come possono affrontare l’emergenza?

È ormai evidente che la situazione correlata alla diffusione sul territorio italiano del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) isolato in Cina, stia preoccupando tutti, dal semplice cittadino alle istituzioni locali, dalle strutture ospedaliere agli enti pubblici che stanno elaborando norme e indicazioni per fronteggiare il virus.

Il problema è che serve anche una informazione corretta, una informazione che vada oltre i titoli allarmistici e sia in grado non di ripetere all’infinito le stesse considerazioni e buone prassi generali, ma di offrire utili indicazioni pratiche per rispondere alle tante domande che arrivano dai lettori.

Continua a leggere l’articolo di Punto Sicuro

Inoltre per fare fronte alla diffusione del “coronavirus”, il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare n. 3190/2020, destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico e che fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.

Il Ministero chiarisce che il Coronavirus, rientrante all’interno del Rischio biologico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve essere valutato ai fini della tutela dei lavoratori da parte del datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

La sorveglianza sanitaria, alla quale è tenuto il datore di lavoro in tali casi, deve necessariamente considerare la concreta situazione di rischio (caratterizzata dall’assenza di circolazione del virus). Pertanto si applicano le indicazioni generali rilasciate dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità con riferimento alla prevenzione dalle malattie trasmesse per via respiratoria.

Al riguardo, è consigliabile che i datori di lavoro invitino i propri dipendenti ad adottare alcuni accorgimenti, tra cui ad esempio: lavarsi frequentemente le mani, curare l’igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell’influenza e così via.

Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

Si allegano una serie di documenti utili da guardare che devono essere oggetto di formazione tra i lavoratori.

Circolare del Ministero della Salute

FOCUS CORONAVIRUS

FAQ – Nuovo Coronavirus COVID-19

 

Sicurezza delle macchine agricole, ecco i nuovi fondi Inail

Il bando Isi 2019 prevede finanziamenti per un totale complessivo di 40 milioni di euro per interventi sulla sicurezza del lavoro in agricoltura. Ecco quali macchine sono ammesse e che caratteristiche devono avere.

E’ stato pubblicato (G.U. 297 del 19/12/2019) l’Avviso pubblico Isi 2019 (analogo a quelli precedenti del 2017 e 2018) relativo ai possibili finanziamenti Inail (concessi in conto capitale con procedura valutativa a sportello) in favore delle imprese e previsti per la realizzazione di misure prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il bando si articola ulteriormente in Avvisi pubblici regionali e/o provinciali.

Il bando è finanziato con 40 milioni di euro e ciò nonostante la riduzione operata dal recente decreto fiscale (legge 157/2019 di conversione del dl. 124/2019). Le aziende interessate sono le micro e piccole imprese addette alla produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I denari disponibili sono stanziati per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro purché tali mezzi siano caratterizzati da soluzioni innovative in grado di:

  • consentire l’abbattimento significativo delle emissioni inquinanti,
  • migliorare il rendimento e la sostenibilità,
  • favorire la riduzione del livello di rumorosità
  • favorire la riduzione del rischio infortunistico
  • favorire la riduzione del rischio dovuto dallo svolgimento di operazioni lavorative manuali.

Vai all’articolo di terra e vita del 10 gennaio 2020 per maggiori approfondimenti.

 

,

In Italia i controlli sugli alimenti sono fatti dalle Asl e non dai Nas. L’articolo del Fatto Alimentare.

Secondo il Piano nazionale integrato pubblicato pochi giorni fa dal ministero della Salute, la maggior parte dei controlli sugli alimenti in Italia sono fatti dalle “autorità competenti”. Dietro questa anonima categoria ci sono migliaia di veterinari, medici e tecnici delle Asl che operano tutti i giorni e fanno il grosso dei controlli e delle ispezioni, con numeri dieci volte superiori a tutti gli altri enti pubblici.

Per motivi sconosciuti questo esercito di specialisti non trova un riscontro nel voluminoso documento, anche se hanno effettuato 510.440 ispezioni su 1.335.753 diverse attività produttive riscontrando 33.895 non conformità, visitando: aziende, mercati all’ingrosso, punti vendita e in tutta la filiera. Questi controllori hanno anche inflitto 7.285 sanzioni, ed effettuato 509 denunce di reato e 957 sequestri. Sono stati inoltre eseguiti 9.874 audit riscontrando 2.852 esiti non conformi….

Continua a leggere l’articolo nel Fatto Alimentare