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Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo ?

Articolo di Punto Sicuro.

Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Le novità per alcuni settori lavorativi, le linee guida e i primi commenti.

 Roma, 2 Ago – In queste settimane abbiamo sperimentato, ad un livello sempre più emergenziale, la morsa di un clima torrido che ha avuto e potrebbe avere conseguenze sempre maggiori per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro, specialmente, ma non solo, con riferimento ai lavoratori outdoor e ai lavoratori del settore edile e agricolo.

Proprio con riferimento al rischio caldo il Consiglio dei ministri, riunito il 26 luglio 2023, ha approvato – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 – un decreto-legge che introduce “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.

Il decreto-legge, come si può leggere nella norma, nasce dalla considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”.

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Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/23

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.

Ha riguardato questa sentenza della Corte di Cassazione il ricorso presentato dal titolare di una azienda agricola che, assolto dal Tribunale è stato successivamente condannato dalla Corte di Appello perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore adibito alla custodia degli animali morto per annegamento per essere scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri. La contestazione fatta al titolare dell’azienda era stata quella di non avere fatta la valutazione del rischio che ha portato all’infortunio e di avere omesso di informare il lavoratore del rischio specifico esistente nell’azienda.

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Decreto 81: obblighi di sicurezza dei lavoratori e modelli organizzativi

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/2023.

Un contributo si sofferma sugli obblighi di sicurezza del lavoratore nel prisma del principio di autoresponsabilità. L’articolo 20 del decreto 81, la formazione, la vigilanza e la rilevanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Urbino, 13 Giu – Come ricordato dal prof. Paolo Pascucci «il tema degli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro costituisce uno degli aspetti fondamentali del ‘sistema’ finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro inaugurato dalla direttiva quadro 89/391/Cee ed emerso in Italia prima con il d.lgs. 626/1994 e poi con il d.lgs. 81/2008» [1].  E in effetti, “vale rimarcare come il lavoratore non rivesta solo la posizione di creditore di sicurezza, bensì, al contempo, anche quella di debitore, gravando sul medesimo una quota, pur se residuale, di tale debito”. E dunque egli “non può limitarsi a cooperare con il datore di lavoro, essendo invece tenuto altresì all’adempimento di specifici obblighi, la cui esigibilità, tuttavia, non può a sua volta prescindere dalla corretta attuazione dei doveri datoriali informativi e formativi”. E “la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento costituisce ora un obbligo del prestatore (art. 20, comma 2, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008), in un gioco di specchi il cui effetto è quello di arricchire continuamente le reciproche posizioni soggettive, attive e passive, al fine di meglio garantire l’effettività della tutela”.

A soffermarsi con questa parole sul tema sugli obblighi del lavoratore, in materia di sicurezza, e a fornire un’interessante riflessione su vari altri aspetti correlati è Chiara Lazzari (professoressa associata di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) in un contributo pubblicato sul numero 1/2022 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

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LE LINEE DI INDIRIZZO PER PREVENIRE I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, www.ciip-consulta.it è partner della campagna europea 2020-2022 sul tema della prevenzione del rischio muscolo scheletrico, tema che è stato più volte alla sua attenzione.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha deciso di partecipare alla nuova Campagna Europea 2020-2022 sui disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati realizzando un altro EBook sull’argomento.

La gestione dei Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) è al centro della campagna promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022 che è finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere dei lavoratori.

I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) interessano circa tre lavoratori su cinque – sono il problema di salute (assenze dal lavoro, malattie professionali, consumo di farmaci…) più comune connesso al lavoro in Europa – e riguardano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale.

Movimenti ripetitivi, postura, seduta prolungata e sollevamento di carichi pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni, tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita. Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41% rispettivamente) sono tra le tipologie più comuni segnalate, come dimostrato dalla ricerca “Workforce diversity and musculoskeletal disorders: review of facts and figures and examples” pubblicata dall’European Risk Observatory.

Continua guardando l’articolo di Punto Sicuro del 03 aprile 2023.

Scarica dal link accanto l’EBook  2022_CIIP_Ebook_DMS_3

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La responsabilità del committente per l’infortunio a un lavoratore autonomo

Il committente risponde dell’infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile (Articolo tratto da Punto Sicuro)

Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, l’effettuazione di un opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso D. Lgs., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro idoneità tecnico professionale e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi.

In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

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Radiazioni ionizzanti, disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”

Disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” organizzato da CIIP nella giornata del 22 ottobre 2021.

Seminario
Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità
Milano, 22 ottobre 2021

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza il seminario di studio sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101, in vigore dal 27/08/2020, subentrato al D.Lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i.
Il programma contempla più sessioni sui temi trattati dal decreto e analizza novità e criticità emerse dalle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza.
Il seminario affronta anche il tema del rapporto tra il D.Lgs.101/2020 e il D.Lgs.81/2008 sia riguardo alla valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti.

Continua la lettura dalla fonte: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

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Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali

ROMA – Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Indicazioni per scelta, utilizzo e valutazione del rischio. 

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.
 
Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dalla fonte.
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DPI, i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro: categorie e normativa di riferimento

Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

Che cos’è un DPI?

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74, «si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

La normativa di riferimento per i DPI

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Continua la lettura dell’articolo direttamente dalla fonte INSIC (L’informazione per la sicurezza) del 24 novembre 2022.

 

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Linee di indirizzo: manutenzione, controllo e verifica degli impianti

Linee di indirizzo per la vigilanza sulle attrezzature: cosa indicano per la manutenzione degli impianti e la verifica degli impianti elettrici? Ne parliamo con Enrico Maria Ognibeni, Gruppo Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Di fronte alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di molte attrezzature di lavoro, e ai conseguenti infortuni gravi e mortali, torniamo a parlare delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo tematico “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro; un documento che può contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine e, indirettamente, alla riduzione degli infortuni nel loro utilizzo.

Come già ricordato, il documento – “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” – fornisce indirizzi univoci per gli organi di vigilanza e l’Autorità di Sorveglianza del Mercato competente per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature.

Il documento è stato presentato il 2 dicembre 2021, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, nel convegno “Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni”. E partendo da questo convegno il nostro giornale ha realizzato una lunga intervista, suddivisa in due parti, al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano):

Dopo aver fatto una presentazione generale del documento, abbiamo pensato che potesse essere utile fornire anche approfondimenti mirati, intervistando altri componenti del Gruppo di lavoro “macchine e impianti”.

Continua l’articolo su Punto Sicuro.

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Protocollo COVID-19: quali sono le indicazioni per i datori di lavoro ?

Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.

Come sottolineato in diversi articoli il 30 giugno 2022, dopo diverse riunioni e confronti informali, il Governo, l’Inail e le parti sociali hanno condiviso un nuovo protocollo condiviso in materia COVID-19. Un protocollo che opera, rispetto ai precedenti, una semplificazione delle regole cercando, tuttavia, di tenere conto anche della situazione epidemiologica in risalita.

 

Il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” è riuscito a equilibrare queste due esigenze ?

Punto Sicuro analizza la situazione in uno specifico articolo.

Di seguito si riporta una sintesi.

Riguardo al punto 1 (Informazione) si sottolinea che, rispetto agli altri protocolli, anche quello del 6 aprile 2021, è “venuto meno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, essendo caduta la norma di base che legittimava questa previsione pattizia”. E l’informazione per favorire la consapevolezza delle restrizioni all’accesso in azienda “è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute nel tempo e va ora posta in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022), parametro al quale va ricondotto anche il tema della riammissione al lavoro (oggetto di specifica disciplina al successivo punto 2 del Protocollo)”.

Si segnala che viene anche eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica “in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace”.

La nota di Confindustria: le indicazioni operative per le aziende

Rimandando ad una lettura dettagliata della Nota per quanto riguarda i vari commenti agli altri punti del Protocollo, veniamo invece ad alcune indicazioni operative.

Si indica che le imprese “sono nuovamente chiamate – come sempre accaduto, alla modifica del Protocollo, all’evoluzione normativa o scientifica – ad aggiornare prima possibile i protocolli aziendali con il coinvolgimento del Comitato” indicato al punto 13 del protocollo stesso. E “ciascuna azienda potrà integrare il proprio documento con misure equivalenti o più incisive”.

In particolare – continua la Nota – “le azioni che si reputano più opportune sono:

  • acquistare mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso
  • organizzare un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l’effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione, ricordando che la normale durata di una mascherina FFP2 è di circa 8 ore (in assenza di particolare deterioramento)
  • diffondere una informativa relativa al determinante passaggio” costituito dal punto 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Protocollo relativo, in particolare, ai seguenti punti:
    • salve le ipotesi particolari segnalate dal medico competente o dal RSPP, il nuovo obbligo del datore di lavoro è esclusivamente mettere a disposizione di tutti le mascherine FFP2
    • il Protocollo responsabilizza i lavoratori in ordine all’uso corretto della mascherina FFP2 almeno nelle situazioni di maggior rischio
    • i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio
    • il mancato utilizzo della mascherina e le relative conseguenze non sono più imputabili al datore di lavoro
    • il datore di lavoro potrà imporre l’uso della mascherina FFP2 in ipotesi particolari, su indicazione del medico competente o del RSPP”.

Ci sono margini per stabilire nel proprio protocollo aziendale che la FFP2 è obbligatoria o raccomandata solo in determinati contesti o mansioni?

La Nota risponde sottolineando che “la mascherina non è più obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro la mette a disposizione per permettere al lavoratore di usarla nei luoghi di lavoro. In questo modo il Protocollo rimette a ciascun lavoratore l’onere (e la responsabilità) di proteggersi, previa adeguata informazione. Si tratta del vero cambio di passo del Protocollo rispetto al passato”. Tuttavia a fronte della apparente rimessione ai lavoratori di tutte le scelte in ordine all’uso della mascherina e per consentire ai datori di lavoro di gestire situazioni particolari (possibilità che altrimenti sarebbe venuta meno), “il secondo capoverso del punto 6 lascia spazio a decisioni aziendali, previa specifica indicazione da parte del medico competente ed il RSPP. È una situazione che non contempla una valutazione dei rischi e che è differente da quella disciplinata, in via generale, nella premessa del Protocollo, che prevede la possibilità di introdurre misure equivalenti o di maggior rigore, dove il Protocollo inserisce questa decisione all’interno del confronto tra le parti (es., a fronte del venir meno dell’obbligo della mascherina, il comitato potrebbe decidere di mantenere obbligatoriamente le chirurgiche laddove i lavoratori non optino individualmente per la FFP2, che comunque deve essere messa a loro disposizione, e laddove non ricorra una situazione di obbligo indicata nella seconda parte del punto 6)”. In questo caso, invece, “manca un riferimento al Comitato, e la decisione è di natura tecnica (specifica indicazione del medico competente o del RSPP), il che non impedisce ovviamente al datore di lavoro di condividere volontariamente il tema all’interno del Comitato”.

Leggi l’articolo per intero.