L.215/2021: il preposto e la modifica dei comportamenti non conformi

L’obbligo del preposto di sovrintendere e vigilare e i conseguenti doveri di intervento correttivo secondo il nuovo art.19 D.Lgs.81/08 e le sentenze di Cassazione che sottolineano la centralità del DVR in relazione a tale vigilanza.

La Legge 215/2021 all’articolo 13 ha riformulato l’obbligo di sovrintendenza e di vigilanza del preposto, sostituendo integralmente la lettera a) dell’articolo 19 comma 1 del D.Lgs.81/08.

A seguito di tale revisione, attualmente il preposto ha l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di sicurezza.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Dunque la nuova norma ha ratificato l’obbligo del preposto – già desumibile dal più generale obbligo di vigilanza con cui si apriva e si apre la lettera a) dell’articolo 19 ma ora esplicitato ed accentuato – di “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” allorché ricorra la “rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.

Continua la lettura direttamente da Punto sicuro del 17/02/22 da cui è tratto l’articolo.

Approfondisci l’argomento anche con l’articolo del 16/02/22 di Punto sicuro.

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