L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

Prosegui sull’articolo di Punto Sicuro

 

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