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Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.

In considerazione dei molti fattori di rischio – connessi, ad esempio, alla viabilità, alle interferenze, allo stato di manutenzione, all’assenza di dispositivi di protezione, alle manovre scorrette o all’uso improprio del mezzo – per ridurre gli infortuni e migliorare la prevenzione è necessario mettere diverse tipologie di misure di prevenzione:

  • misure tecnico-strutturali
  • misure organizzative
  • misure procedurali.

A fornire alcune informazioni sulle possibili misure, divise nelle tre macro-categorie viste sopra, è una scheda (scheda 21) prodotta dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) e intitolata “ Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”.

 Vedi articolo su punto sicuro del 17/09/2024.

Sul mancato controllo dell’instaurarsi di prassi lavorativa scorretta e rischiosa

In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta impartitegli, per cui ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem” foriera di pericoli per gli addetti, nel caso dell’infortunio di un lavoratore dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Continua a leggere su Punto Sicuro del 29/07/2024.

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Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi

La responsabilità dell’imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Questo è quanto emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.

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Gli RLS e la sentenza del 25 settembre 2023: una china pericolosa?

L’opinione e le riflessioni di Beniamino Deidda (Articolo su Punto Sicuro) sulla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 che ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una china pericolosa.

In relazione al ricco dibattito seguito alla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914, che ha confermato la responsabilità penale di un RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore, torniamo a raccogliere nuove opinioni e riflessioni sulla pronuncia della Corte di Cassazione e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

E sicuramente una buona raccolta di riflessioni sul tema, sulla sentenza e sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è offerta dai contributi pubblicati sul numero 2/2023 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

Dopo aver presentato, sempre con riferimento al numero 2/2023 della rivista, alcune note introduttive – in “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS” – di Paolo Pascucci, direttore della rivista, ci soffermiamo oggi sul contributo di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Manuale informativo per la prevenzione

Il Ministero del Lavoro ha rilasciato un manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utile a tutti i lavoratori, che contiene le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente pubblicato il Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo manuale è strettamente collegato al “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/2008), che stabilisce vari obblighi normativi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, spesso questi obblighi sono poco noti sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.
L’obiettivo del MLPS con questo manuale è promuovere un cambiamento di mentalità collettiva. Non vuole che la tematica della salute e sicurezza sia considerata solo un obbligo normativo rigido, ma piuttosto un valore da conoscere e comprendere. Inoltre, si tratta di un importante investimento da perseguire quotidianamente. Il documento è suddiviso in 5 parti ed è corredato da un breve glossario contenente i termini principali utilizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È rivolto a tutti i lavoratori e agli attori coinvolti nella salute e sicurezza, con l’obiettivo di fornire una conoscenza di base degli elementi fondamentali e migliorare le condizioni lavorative.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro.

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Una guida tecnica per la sicurezza nell’uso delle scaffalature porta pallet

Un documento Inail propone una nuova guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet. Focus sul documento, sulla normativa italiana ed europea, sulla marcatura CE, sulle norme tecniche e la progettazione sismica.

Nel mondo del lavoro con scaffalature porta pallet si intendono dei “sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate”, cioè oggetti da immagazzinare comprensivi del relativo supporto necessario alla movimentazione, costituito da pallet.

Queste scaffalature, che sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un’ampia possibilità di personalizzazione, “sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione”. E, collocate “sia all’interno che all’esterno di edifici, capannoni etc., sono largamente utilizzate proprio per “la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l’obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino”.

Tuttavia questi aspetti possono “indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell’ambiente lavorativo”.

A ricordarlo è l’introduzione di un nuovo documento Inail realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine). Il documento – dal titolo “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” e scritto da Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria) – ha lo scopo di “fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 13 marzo 2024.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria), realizzato in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine); Collana Salute e Sicurezza, pubblicazione marzo 2024, edizione 2023 (formato PDF, 19.66 MB).

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L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia

Perché l’RSPP non ha compiti di vigilanza sull’attuazione degli obblighi da parte del datore di lavoro e non è responsabile penalmente in caso di infortunio per non aver controllato che quello adotti le misure individuate nel DVR.

Articolo di Anna Guardavilla, Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro (Pubblicato su Punto Sicuro del 29/02/2024).

Benché il principio affermato dal titolo di questo contributo possa essere ritenuto (per fortuna) evidente e ovvio dai conoscitori della materia (o, se non proprio ovvio, quantomeno intuitivo), a volte mi capita di imbattermi, nella mia interlocuzione con i professionisti e le aziende, in qualche incertezza o confusione su questo tema. Allo stesso modo, la stessa confusione è talora rinvenibile nelle argomentazioni difensive dei datori di lavoro nell’ambito dei procedimenti penali per infortunio.

A fronte di ciò, dunque, può essere utile puntualizzare.

Procediamo per gradi.

I compiti dell’ RSPP, al cui svolgimento – secondo diligenza professionale – questo si obbliga civilisticamente nei confronti del datore di lavoro mediante un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, sono quelli indicati nell’art.33 del D.Lgs.81/08.

Tra essi non compare alcun compito che preveda che tale soggetto debba garantire – attraverso una qualche vigilanza – il fatto che il datore di lavoro adotti le misure che quest’ultimo è tenuto a predisporre.

Il perimetro dell’area di competenza dell’RSPP, pertanto, lungi dall’essere particolarmente difficoltoso da ricostruire sotto il profilo giuridico, è quello tracciato dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – in quanto tale – non è un soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, dal momento che, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08, i soggetti tenuti a ciò sono il datore di lavoro e il dirigente (laddove, ciò precisato, da qui in poi citeremo il solo datore di lavoro).

La Cassazione è infatti cristallina nel ricostruire e descrivere il ruolo dell’RSPP, allorché sottolinea – sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato – che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, con l’avvertenza che, per quanto riguarda gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio (che non è però l’oggetto di questo contributo), “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

Continua a leggere l’articolo su punto sicuro.

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La condanna di un preposto per non avere sospesa un’attività pericolosa

Risponde il preposto dell’infortunio di un lavoratore caduto in cantiere dalla copertura di un capannone nel caso non sia intervenuto a sospendere l’attività lavorativa per l’assenza di protezioni collettive o di dispositivi di protezione individuale (Vedi articolo di Punto Sicuro del 11/12/23).

È la figura del preposto di una impresa al centro di questa sentenza della Corte di Cassazione, una figura nell’ambito della organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro alla presenza della quale il legislatore ha attribuita recentemente una rilevante importanza apportando una sostanziale modifica all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con il quale sono stati già imposti gli obblighi a suo carico nella materia specifica. Con tale modifica infatti, come è noto, è stato aggiunto nel comma 1 il compito per lo stesso di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 11/12/23.

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La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Un approfondimento sugli obblighi relativi alla formazione del preposto e al relativo aggiornamento con riferimento alle modifiche intervenute con la legge di conversione 215/2021 del decreto-legge 146/2021. A cura dell’avvocato Rolando Dubini nell’articolo di Punto Sicuro.

Non c’è dubbio che il tema delle scadenze da rispettare in materia di formazione sia un tema delicato. Specialmente quando, a causa di modifiche e/o ritardi normativi, ci sia poca chiarezza sugli obblighi e magari indicazioni contrastanti.

 Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulla formazione del preposto pubblicando un contributo dell’avvocato Rolando Dubini – dal titolo “La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto” – che aggiorna un analogo articolo già pubblicato su Punto Sicuro nei primi mesi del 2022.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

  • Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque per quel che riguarda la formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti possiamo dire quanto segue.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/12/2023.

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MOZIONE DEL SENATO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cosa indica la mozione del Senato sulla sicurezza sul lavoro

Il testo della mozione approvata all’unanimità in Senato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle attività portate avanti dal Ministero e dal Governo.

 Dopo l’ incidente ferroviario (cinque morti) avvenuto a Brandizzo (Torino) e l’esplosione (tre morti) a Casalbordino (Chieti) è stata approvata, il 13 settembre, una mozione in Senato sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia l’aspetto più rilevante di questa mozione è che la mozione è stata approvata all’unanimità e non contiene solo parole, ma richiede l’impegno del Governo su 10 diversi punti

La mozione del Senato: le dieci richieste al Governo

Veniamo, dunque, alle dieci richieste che riprendiamo integralmente rimandando a futuri articoli eventuali approfondimenti e commenti.

Si impegna il Governo:

  1. a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. a valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  3. ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
  4. a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;
  5. ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
  6. a favorire l’avvio di un’attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
  7. ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l’INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l’adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
  8. a valutare l’opportunità di favorire l’interoperabilità e la piena condivisione, tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
  9. ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l’eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’altra;
  10.  a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale l’introduzione di un insegnamento ad hoc.

Prosegui la lettura su Punto Sicuro.

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MANCANZA DI SEGNALETICA, ESTINTORI, USCITE DI EMERGENZA ANCHE IN ASSENZA DI DIPENDENTI

Cassazione Penale: Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza. Ipotesi delittuosa anche in assenza di dipendenti

Cassazione Penale, Sez. 1, 09 giugno 2023, n. 24945 – Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza: pur in assenza di dipendenti, il delitto è configurabile quando possa prefigurarsi un pericolo anche per terzi.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del rappresentante legale in relazione al reato di cui all’art. 437 c.p..
L’imputato è stato rinviato a giudizio e ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 437 c.p. perchè, quale datore di lavoro e rappresentante legale della ditta, avrebbe omesso di collocare gli impianti e gli apparecchi e i segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro. In particolare, allo stesso è contestato di non avere collocato, nonostante i provvedimenti prescrittivi in tal senso già emessi nei suoi confronti, idonea cartellonistica relativa ai carichi di alcuni scaffali, di non avere predisposto mezzi e impianti di estinzione, di non avere realizzato uscite di emergenza adeguate e di non avere istallato cartellonistica relativa alle emergenze antincendio e a queste connesse.
All’esito del processo di primo grado il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato e ha condannato l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione.

Continua a leggere l’articolo su Amblav (Associazione Ambiente e Lavoro) da cui è stato tratto.

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Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo ?

Articolo di Punto Sicuro.

Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Le novità per alcuni settori lavorativi, le linee guida e i primi commenti.

 Roma, 2 Ago – In queste settimane abbiamo sperimentato, ad un livello sempre più emergenziale, la morsa di un clima torrido che ha avuto e potrebbe avere conseguenze sempre maggiori per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro, specialmente, ma non solo, con riferimento ai lavoratori outdoor e ai lavoratori del settore edile e agricolo.

Proprio con riferimento al rischio caldo il Consiglio dei ministri, riunito il 26 luglio 2023, ha approvato – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 – un decreto-legge che introduce “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.

Il decreto-legge, come si può leggere nella norma, nasce dalla considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”.

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Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/23

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.

Ha riguardato questa sentenza della Corte di Cassazione il ricorso presentato dal titolare di una azienda agricola che, assolto dal Tribunale è stato successivamente condannato dalla Corte di Appello perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore adibito alla custodia degli animali morto per annegamento per essere scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri. La contestazione fatta al titolare dell’azienda era stata quella di non avere fatta la valutazione del rischio che ha portato all’infortunio e di avere omesso di informare il lavoratore del rischio specifico esistente nell’azienda.

Continua a leggere direttamente nell’articolo di Punto Sicuro.

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Decreto 81: obblighi di sicurezza dei lavoratori e modelli organizzativi

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/2023.

Un contributo si sofferma sugli obblighi di sicurezza del lavoratore nel prisma del principio di autoresponsabilità. L’articolo 20 del decreto 81, la formazione, la vigilanza e la rilevanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Urbino, 13 Giu – Come ricordato dal prof. Paolo Pascucci «il tema degli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro costituisce uno degli aspetti fondamentali del ‘sistema’ finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro inaugurato dalla direttiva quadro 89/391/Cee ed emerso in Italia prima con il d.lgs. 626/1994 e poi con il d.lgs. 81/2008» [1].  E in effetti, “vale rimarcare come il lavoratore non rivesta solo la posizione di creditore di sicurezza, bensì, al contempo, anche quella di debitore, gravando sul medesimo una quota, pur se residuale, di tale debito”. E dunque egli “non può limitarsi a cooperare con il datore di lavoro, essendo invece tenuto altresì all’adempimento di specifici obblighi, la cui esigibilità, tuttavia, non può a sua volta prescindere dalla corretta attuazione dei doveri datoriali informativi e formativi”. E “la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento costituisce ora un obbligo del prestatore (art. 20, comma 2, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008), in un gioco di specchi il cui effetto è quello di arricchire continuamente le reciproche posizioni soggettive, attive e passive, al fine di meglio garantire l’effettività della tutela”.

A soffermarsi con questa parole sul tema sugli obblighi del lavoratore, in materia di sicurezza, e a fornire un’interessante riflessione su vari altri aspetti correlati è Chiara Lazzari (professoressa associata di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) in un contributo pubblicato sul numero 1/2022 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

Continua a leggere nell’articolo.

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LE LINEE DI INDIRIZZO PER PREVENIRE I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, www.ciip-consulta.it è partner della campagna europea 2020-2022 sul tema della prevenzione del rischio muscolo scheletrico, tema che è stato più volte alla sua attenzione.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha deciso di partecipare alla nuova Campagna Europea 2020-2022 sui disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati realizzando un altro EBook sull’argomento.

La gestione dei Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) è al centro della campagna promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022 che è finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere dei lavoratori.

I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) interessano circa tre lavoratori su cinque – sono il problema di salute (assenze dal lavoro, malattie professionali, consumo di farmaci…) più comune connesso al lavoro in Europa – e riguardano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale.

Movimenti ripetitivi, postura, seduta prolungata e sollevamento di carichi pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni, tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita. Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41% rispettivamente) sono tra le tipologie più comuni segnalate, come dimostrato dalla ricerca “Workforce diversity and musculoskeletal disorders: review of facts and figures and examples” pubblicata dall’European Risk Observatory.

Continua guardando l’articolo di Punto Sicuro del 03 aprile 2023.

Scarica dal link accanto l’EBook  2022_CIIP_Ebook_DMS_3

Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso

Articolo tratto da Punto Sicuro del 24 marzo 2023.

Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso

Un approfondimento delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Focus sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare le macchine. Indicazioni normative, non conformità, traduzioni ed eventuali errori.

Milano, 24 Mar – Come ricordato nell’intervista a Nicola Delussu dal titolo “ Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine” gli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro per garantire la messa a disposizione di attrezzature sicure ‘sono obblighi importantissimi’ e  il Titolo III del decreto legislativo 81/2008 ‘si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee’.

Per ricordare questi obblighi, e in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine di cui abbiamo parlato in una recente intervista, torniamo oggi a presentare alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” che il nostro giornale ha presentato insieme a diverse interviste realizzate con vari componenti del Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Gruppo tematico che ha aggiornato il documento a dicembre 2020. Un documento che, come indica il titolo, è destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.

Continua a leggere nell’articolo di Punto Sicuro del 24 marzo 2023.

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La responsabilità del committente per l’infortunio a un lavoratore autonomo

Il committente risponde dell’infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile (Articolo tratto da Punto Sicuro)

Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, l’effettuazione di un opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso D. Lgs., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro idoneità tecnico professionale e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi.

In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

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Radiazioni ionizzanti, disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”

Disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” organizzato da CIIP nella giornata del 22 ottobre 2021.

Seminario
Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità
Milano, 22 ottobre 2021

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza il seminario di studio sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101, in vigore dal 27/08/2020, subentrato al D.Lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i.
Il programma contempla più sessioni sui temi trattati dal decreto e analizza novità e criticità emerse dalle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza.
Il seminario affronta anche il tema del rapporto tra il D.Lgs.101/2020 e il D.Lgs.81/2008 sia riguardo alla valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti.

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Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali

ROMA – Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Indicazioni per scelta, utilizzo e valutazione del rischio. 

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.
 
Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dalla fonte.
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DPI, i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro: categorie e normativa di riferimento

Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

Che cos’è un DPI?

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74, «si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

La normativa di riferimento per i DPI

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Continua la lettura dell’articolo direttamente dalla fonte INSIC (L’informazione per la sicurezza) del 24 novembre 2022.

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Linee di indirizzo: manutenzione, controllo e verifica degli impianti

Linee di indirizzo per la vigilanza sulle attrezzature: cosa indicano per la manutenzione degli impianti e la verifica degli impianti elettrici? Ne parliamo con Enrico Maria Ognibeni, Gruppo Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Di fronte alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di molte attrezzature di lavoro, e ai conseguenti infortuni gravi e mortali, torniamo a parlare delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo tematico “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro; un documento che può contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine e, indirettamente, alla riduzione degli infortuni nel loro utilizzo.

Come già ricordato, il documento – “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” – fornisce indirizzi univoci per gli organi di vigilanza e l’Autorità di Sorveglianza del Mercato competente per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature.

Il documento è stato presentato il 2 dicembre 2021, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, nel convegno “Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni”. E partendo da questo convegno il nostro giornale ha realizzato una lunga intervista, suddivisa in due parti, al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano):

Dopo aver fatto una presentazione generale del documento, abbiamo pensato che potesse essere utile fornire anche approfondimenti mirati, intervistando altri componenti del Gruppo di lavoro “macchine e impianti”.

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Protocollo COVID-19: quali sono le indicazioni per i datori di lavoro ?

Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.

Come sottolineato in diversi articoli il 30 giugno 2022, dopo diverse riunioni e confronti informali, il Governo, l’Inail e le parti sociali hanno condiviso un nuovo protocollo condiviso in materia COVID-19. Un protocollo che opera, rispetto ai precedenti, una semplificazione delle regole cercando, tuttavia, di tenere conto anche della situazione epidemiologica in risalita.

Il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” è riuscito a equilibrare queste due esigenze ?

Punto Sicuro analizza la situazione in uno specifico articolo.

Di seguito si riporta una sintesi.

Riguardo al punto 1 (Informazione) si sottolinea che, rispetto agli altri protocolli, anche quello del 6 aprile 2021, è “venuto meno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, essendo caduta la norma di base che legittimava questa previsione pattizia”. E l’informazione per favorire la consapevolezza delle restrizioni all’accesso in azienda “è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute nel tempo e va ora posta in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022), parametro al quale va ricondotto anche il tema della riammissione al lavoro (oggetto di specifica disciplina al successivo punto 2 del Protocollo)”.

Si segnala che viene anche eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica “in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace”.

La nota di Confindustria: le indicazioni operative per le aziende

Rimandando ad una lettura dettagliata della Nota per quanto riguarda i vari commenti agli altri punti del Protocollo, veniamo invece ad alcune indicazioni operative.

Si indica che le imprese “sono nuovamente chiamate – come sempre accaduto, alla modifica del Protocollo, all’evoluzione normativa o scientifica – ad aggiornare prima possibile i protocolli aziendali con il coinvolgimento del Comitato” indicato al punto 13 del protocollo stesso. E “ciascuna azienda potrà integrare il proprio documento con misure equivalenti o più incisive”.

In particolare – continua la Nota – “le azioni che si reputano più opportune sono:

  • acquistare mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso
  • organizzare un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l’effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione, ricordando che la normale durata di una mascherina FFP2 è di circa 8 ore (in assenza di particolare deterioramento)
  • diffondere una informativa relativa al determinante passaggio” costituito dal punto 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Protocollo relativo, in particolare, ai seguenti punti:
    • salve le ipotesi particolari segnalate dal medico competente o dal RSPP, il nuovo obbligo del datore di lavoro è esclusivamente mettere a disposizione di tutti le mascherine FFP2
    • il Protocollo responsabilizza i lavoratori in ordine all’uso corretto della mascherina FFP2 almeno nelle situazioni di maggior rischio
    • i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio
    • il mancato utilizzo della mascherina e le relative conseguenze non sono più imputabili al datore di lavoro
    • il datore di lavoro potrà imporre l’uso della mascherina FFP2 in ipotesi particolari, su indicazione del medico competente o del RSPP”.

Ci sono margini per stabilire nel proprio protocollo aziendale che la FFP2 è obbligatoria o raccomandata solo in determinati contesti o mansioni?

La Nota risponde sottolineando che “la mascherina non è più obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro la mette a disposizione per permettere al lavoratore di usarla nei luoghi di lavoro. In questo modo il Protocollo rimette a ciascun lavoratore l’onere (e la responsabilità) di proteggersi, previa adeguata informazione. Si tratta del vero cambio di passo del Protocollo rispetto al passato”. Tuttavia a fronte della apparente rimessione ai lavoratori di tutte le scelte in ordine all’uso della mascherina e per consentire ai datori di lavoro di gestire situazioni particolari (possibilità che altrimenti sarebbe venuta meno), “il secondo capoverso del punto 6 lascia spazio a decisioni aziendali, previa specifica indicazione da parte del medico competente ed il RSPP. È una situazione che non contempla una valutazione dei rischi e che è differente da quella disciplinata, in via generale, nella premessa del Protocollo, che prevede la possibilità di introdurre misure equivalenti o di maggior rigore, dove il Protocollo inserisce questa decisione all’interno del confronto tra le parti (es., a fronte del venir meno dell’obbligo della mascherina, il comitato potrebbe decidere di mantenere obbligatoriamente le chirurgiche laddove i lavoratori non optino individualmente per la FFP2, che comunque deve essere messa a loro disposizione, e laddove non ricorra una situazione di obbligo indicata nella seconda parte del punto 6)”. In questo caso, invece, “manca un riferimento al Comitato, e la decisione è di natura tecnica (specifica indicazione del medico competente o del RSPP), il che non impedisce ovviamente al datore di lavoro di condividere volontariamente il tema all’interno del Comitato”.

Leggi l’articolo per intero.

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La gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Progetto Worklimate, una guida informativa per la gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito del progetto Worklimate, per la gestione del rischio caldo, è stata prodotta una guida informativa per i lavoratori, i datori di lavoro e per i soggetti preposti all’attività di prevenzione. La pubblicazione contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

Scarica la pubblicazione.
Vai alla notizia integrale tratta da Amblav.

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Inail: indicazioni per il rischio biologico nelle attività agro-zootecniche

L’Inail pubblica un documento sul rischio biologico nelle attività agro-zootecniche. Le difficoltà nella rilevazione e nella prevenzione dei rischi biologici nel settore, le schede informative e le indicazioni della normativa.

Riguardo al settore agricolo i dati forniti dall’Inal hanno evidenziato come nei primi 10 mesi del 2021 siano aumentate le denunce degli infortuni sul lavoro (22.766, +1,4%), delle malattie professionali (7.541, +20,8%) e degli infortuni mortali (112, +19,1%).

Le cause che portano a questi dati e a questi incrementi sono molteplici. Ad esempio “le attività vengono svolte utilizzando macchine e attrezzature che in alcuni casi non possiedono i requisiti essenziali di sicurezza; gli ambienti e i processi lavorativi non sono facilmente standardizzabili; l’età media degli agricoltori è spesso elevata, in particolare in aziende a conduzione familiare, l’arruolamento, a volte irregolare, di manodopera poco formata ed addestrata”.

Un altro aspetto riguarda anche il tema dell’esposizione agli agenti biologici, non sempre sufficientemente considerato in ambito agricolo, anche se nel settore agro-zootecnico e forestale “sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie prime utilizzate, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti di ventilazione, il microclima, le scarse condizioni igienico-ambientali, il contatto diretto e/o indiretto con fluidi biologici animali, la presenza ed il numero di occupanti”. E questi ultimi fattori di rischio “sono quelli che maggiormente favoriscono la trasmissione di microrganismi al lavoratore”.

A ricordare in questi termini i dati sugli infortuni e malattie professionali e a portare l’attenzione sul rischio biologico nel settore agro-zootecnico è un nuovo documento Inail, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), dal Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) e da Inail Ascoli Piceno.

La nuova pubblicazione “Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche” – a cura di Casorri Laura, Chiominto Alessandra, Di Renzi Simona, Ficociello Barbara, Masciarelli Eva, Paba Emilia, Papacchini Maddalena, Tomao Paola – rappresenta un “utile strumento di informazione per la prevenzione del rischio biologico in specifiche attività lavorative svolte dagli operatori del settore agro-zootecnico e un agile supporto didattico per gli studenti delle facoltà di Agraria, Veterinaria, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Forestali, ecc. e degli istituti agrari, affinché i futuri lavoratori del settore acquisiscano le competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative”.

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FINE DELLO STATO DI EMERGENZA: cosa cambia dal 1° Aprile 2022 ? DL 24/2022 in Gazzetta. Tutte le novità

In Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 (quando decadrà lo Stato di emergenza) e regola il ritorno alla normalità per tappe come annunciato nella conferenza stampa Draghi-Speranza dopo il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022.

Al suo interno:

  • la progressiva eliminazione dell’obbligo di uso di mascherina all’aperto, e la riduzione delle limitazioni all’accesso delle attività economiche, sociali e ricreative con Certificazione verde (Green Pass e Green Pass rafforzato);
  • E ancora le scuole e gestione positività ;

Il Governo ha disegnato un percorso di uscita dalle restrizioni in due step

  • dal 1°aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venire meno dell’obbligo del Super Green Pass;
  • dal 1 ° Maggio 2022 con il graduale abbandono delle certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato).

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INFORTUNIO DI UNA STUDENTESSA IN TIROCINIO FORMATIVO

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093 – Infortunio della studentessa dell’università di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2.

La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Articolo tratto da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.

Guarda l’articolo riportato in allegato: Cassazione Penale_ infortunio di una studentessa di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Associazione Ambiente e Lavoro

Decreto 81: l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione

Le novità dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Focus sull’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione. 

Per valutare pienamente l’impatto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, Punto Sicuro riprende a pubblicare alcuni contributi dei suoi lettori.

Punto Sicuro ha pubblicato il 02/02/22 un approfondimento sulla riscrittura dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale attraverso un contributo dell’avvocato Paolo Demattè dal titolo “L’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione adottato ex art 14 d. lgs. 81 del 2008”.

L’art 14 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti situazioni:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Nell’articolo si evidenzia che:

2) CON RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DI UNA DELLE IPOTESI TASSATIVE PREVISTE DALL’ALLEGATO I – NON OGNI VIOLAZIONE DA LUOGO ALLA SOSPENSIONE MA SOLO LA VIOLAZIONE DI QUEI COMPORTAMENTI CHE SONO DESCRITTI NELL’ALLEGATO I E CIOÈ LE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO:

  • a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”,
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Leggi l’articolo completo su Punto Sicuro del 02/02/22.

Approfondisci l’argomento leggendo l’articolo su Punto Sicuro del 16/12/21 che riporta la circolare n. 04/2021 dell’INL che ha dato risposta a gran parte delle criticità evidenziate in fase di prima lettura chiarendo i relativi passaggi che dovranno essere oggetto di idonea motivazione.

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell’attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codice.

Roma, 14 Feb – Come ricordato in altri articoli e come previsto nel Codice di prevenzione incendi, le misure previste nel progetto antincendio, componenti la strategia antincendio, necessitano di una puntuale e attenta gestione. E la gestione della sicurezza antincendio (GSA) – misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure – riguarda “l’intera vita dell’attività e comprende una serie di aspetti, tra i quali:

  • il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l’adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
  • l’organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l’innesco dell’incendio;
  • il permanente monitoraggio dell’efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
  • lo studio dell’eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell’attività in relazione ai rischi presenti;
  • l’elaborazione, l’aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell’esodo;
  • la formazione e l’addestramento del personale;
  • la gestione dell’emergenza fino all’arrivo dei soccorritori”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 14/02/22.

L.215/2021: il preposto e la modifica dei comportamenti non conformi

L’obbligo del preposto di sovrintendere e vigilare e i conseguenti doveri di intervento correttivo secondo il nuovo art.19 D.Lgs.81/08 e le sentenze di Cassazione che sottolineano la centralità del DVR in relazione a tale vigilanza.

La Legge 215/2021 all’articolo 13 ha riformulato l’obbligo di sovrintendenza e di vigilanza del preposto, sostituendo integralmente la lettera a) dell’articolo 19 comma 1 del D.Lgs.81/08.

A seguito di tale revisione, attualmente il preposto ha l’obbligo di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di sicurezza.  In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Dunque la nuova norma ha ratificato l’obbligo del preposto – già desumibile dal più generale obbligo di vigilanza con cui si apriva e si apre la lettera a) dell’articolo 19 ma ora esplicitato ed accentuato – di “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” allorché ricorra la “rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.

Continua la lettura direttamente da Punto sicuro del 17/02/22 da cui è tratto l’articolo.

Approfondisci l’argomento anche con l’articolo del 16/02/22 di Punto sicuro.

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: novità della Legge 215/2021 e sentenze

L’addestramento nella Legge 215/2021

La Legge 215/2021 all’art.13 ha introdotto interessanti novità in materia di addestramento dei lavoratori e lo ha fatto a più livelli.

Anzitutto tale provvedimento ha introdotto all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.Lgs.81/08 – che già prevedeva e prevede a tutt’oggi che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” – il seguente periodo: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 Ricordiamo che tale nuova previsione all’interno del D.Lgs.81/08 si aggiunge a quella già contenuta nell’art.2 del medesimo decreto (rimasta invariata) che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc) D.Lgs.81/08).

Altre novità in materia di addestramento sono poi rinvenibili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215/2021, all’interno della nuova normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento” (con previsione di una somma aggiuntiva – ai fini della revoca – dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore interessato).

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Green Pass base e Super Green Pass: le attività consentite a partire dal 1° febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto COVID  di gennaio (DL 1/2022) e per effetto delle novità introdotte dai Decreti Covid di fine Dicembre (DL 221/21 e DL 229/21), fino al 31 marzo 2022 (data di termine dello stato di emergenza), le attività consentite alla popolazione con Green pass base e con Green pass rafforzato cambiano.

Inoltre, in base alla Mappa epidemiologica nazionale, le regole possono subire una ulteriore restrizione in base al colore dell’area in cui si svolgono attività e servizi. Per orientarsi suggeriamo la Tabella delle Attività consentite, elaborata dal Governo.

Vediamo di seguito il calendario delle restrizioni ed i luoghi nei quali è obbligatorio il Green Pass, il Super Green Pass (Green Pass rafforzato) o non è prevista l’esibizione di alcuna certificazione verde.

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IL RISCHIO DI INCENDIO IN AGRICOLTURA

Sono diversi i fattori che rendono il settore agricolo un ambiente di lavoro con elevati indici infortunistici: “dalla gestione, a volte prevalentemente familiare, alla presenza di macchine e attrezzature obsolete fino alla mancanza di una reale consapevolezza dei fattori di rischio presenti”. E se la maggior parte degli infortuni gravi e mortali è legata, come ricordano anche i nostri articoli, all’uso di trattori agricoli e cadute dall’alto, non vanno trascurati i tanti infortuni “legati a problematiche imputabili al rischio di incendio ed esplosione o al tragico verificarsi di eventi di asfissia o intossicazione nei cosiddetti spazi confinati”.

A segnalare questi fattori di rischio in agricoltura e a fornire utili suggerimenti per la prevenzione è un nuovo risultato del progetto di collaborazione tra Inail (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che ha l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro e implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Punto Sicuro si sofferma oggi sul documento “Rischio incendio ed esplosione in agricoltura. Prevenzione e procedure di emergenza”, un documento che riporta “sia indicazioni generali per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia specifici focus tematici su specifiche problematiche quali quelle relative agli spazi confinati”. E la pubblicazione – si ricorda nella premessa del documento – “intende rappresentare anche un esempio di come la gestione della sicurezza richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere ruoli, approcci e competenze diverse al fine di perseguire, in maniera sempre più efficace, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

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Scarica il documento Rischio Incendi Agricoltura per approfondire l’argomento.

TEA: dove va l’ambiente italiano?

Presentato il nuovo rapporto dell’Ispra “TEA-Transizione ecologica aperta. Dove va l’ambiente italiano?” per capire dove ci porteranno le sfide della transizione ecologica. Il documento, per un totale di 12 capitoli e 66 voci, è diviso in tre parti:

  • l’ambiente italiano a colpo d’occhio
  • i sistemi naturali
  • i sistemi umani.

Si tratta di una sintesi chiara delle tante dinamiche che concorrono alla transizione ecologica italiana, che porta all’attenzione della società gli aspetti più importanti di ogni problematica o fenomeno, segnalandone le criticità ma anche i risultati già raggiunti o raggiungibili.

Si tratta di un rapporto dedicato ai non specialisti, quindi a politici, amministratori, giornalisti, ambientalisti e cittadini che hanno a cuore il futuro dell’ambiente nel nostro Paese.

Il rapporto passa in rassegna tutti i principali sistemi naturali e umani che concorrono a definire quello che chiamiamo “ambiente”. Ne esamina lo stato attuale ma anche l’andamento negli ultimi anni e gli obiettivi per i prossimi. Chiarisce le complesse dinamiche naturali, economiche, tecnologiche, sociali e normative che legano i sistemi fra loro.

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DECRETO FESTIVITA’. Nuovo decreto del 23 dicembre 2021 approvato dal Consiglio dei ministri

Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Festività: dal 1° febbraio la scadenza del green pass “rafforzato” passa a sei mesi dall’ultima vaccinazione. Novità anche per terza dose e mascherine Ffp2. Chiuse le discoteche anche in zona bianca.

Terza dose dopo 4 mesi

Un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza riduce a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose.

 Green pass valido sei mesi

Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino.
La scelta di far entrare la nuova norma in vigore dal 1° febbraio è stata fatta per dare il tempo a chi ha già effettuato la seconda dose di prenotare il richiamo o la terza dose.

Articolo preso dal Corriere della Sera. Continua a leggere sullo stesso giornale.

Segui la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

 Riferimenti del Ministero della Salute 

La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro

La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.

1. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO

2. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

3. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO

4. OSSERVAZIONI E QUESTIONI APPLICATIVE

Vai all’articolo di Punto Sicuro del 29/09/2021  per approfondire.

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Sull’uso di un trattore senza aver conseguito un titolo abilitativo

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un lavoratore schiacciato dal trattore e rileva le responsabilità inerenti la palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo alla guida.

Spesso le sentenze della Corte di Cassazione ci permettono di soffermarci su alcune attività lavorative offrendo utili indicazioni sulle responsabilità e posizioni di garanzia relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

E sicuramente una delle attività con maggiori infortuni gravi e mortali nel comparto agricolo è relativa all’utilizzo dei trattori i cui due principali rischi sono relativi al rischio di ribaltamento e al rischio di avvolgimento su organi in movimento.

Senza dimenticare che, come indicato nel documento dell’INAIL “ Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall’introduzione della tutela assicurativa”, gli infortuni legati all’uso di trattori agricoli o forestali “sono, nella maggioranza dei casi, determinati oltre che da carenze delle attrezzature stesse sotto il profilo della sicurezza, anche da carenze di formazione specifica degli operatori addetti all’uso”.

Ricordiamo alcune sentenze della Cassazione che hanno affrontato in passato le responsabilità relative a incidenti con queste attrezzature agricole:

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COVID-19 e luoghi di lavoro, aggiornato il protocollo condiviso per il contrasto del virus e sottoscritto quello per la realizzazione di punti vaccinali straordinari negli ambienti di lavoro

Sottoscritti il 6 aprile 2021 il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

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Scarica il nuovo Protocollo Generale COVID da applicare nei luoghi lavoro

Scarica il Protocollo vaccinazioni COVID nei luoghi lavoro

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina

Il RLS aziendale e territoriale è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In questo articolo esaminiamo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: da chi e quando viene nominato in azienda.

Il D. Lgs. 81/08 e la nomina del RLS

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come “la persona (ovvero persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.

In realtà, già nel 1970, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, si era garantito alle rappresentanze dei lavoratori “il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (L. 300/70, art. 9).

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Da chi viene nominato l’RLS ?

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

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COVID-19 e Agricoltura: come deve comportarsi il lavoratore agricolo ?

Rispetto ad altri comparti lavorativi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 le attività agro-zootecniche non hanno avuto significative interruzioni al di là delle difficoltà nel reclutamento della manodopera e della perdita di posti di lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, il settore florovivaistico.

Riguardo poi al virus SARS-CoV-2 se i dati “rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse”. Inoltre “la disponibilità, il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI non sono sempre di facile controllo e gestione; inoltre, i lavoratori non hanno sempre accesso a servizi igienici adeguati e nei luoghi di lavoro si possono creare situazioni di affollamento, tutti elementi che nell’attuale scenario pandemico aumentano il rischio di infezione e rappresentano un problema di salute pubblica per la diffusione del contagio”.

A ricordare queste criticità e a fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico riguardo alla pandemia è il recente documento Inail “ La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”. Un documento che, curato da Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), vuole favorire un idoneo processo di informazione e formazione e “orientare il lavoratore del settore agro-zootecnico verso adeguate misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio del virus SARS-CoV-2”.

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Scarica il documento “La protezione da Sars-cov-2 per i lavoratori agricoli”, a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail),  Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021.

Layout di ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Si riporta il documento che è stato elaborato dalla Commissione Tecnica di Assuficio, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche.

Le misure indicate in questo documento dovrebbero essere adottate a seguito di una analisi volta ad evitare la presenza di fonti di rischio e una volta valutata la possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi di distanziamento indicati dalla regolamentazione in vigore, quali ad esempio lo smart working o la turnazione dei lavoratori. Solo qualora sussistano effettive esigenze non superabili è consigliabile ricorrere alle misure indicate nel seguito all’interno del documento.

Scarica il documento Layout ufficio e distanziamento sociale

COVID-19 e misure di prevenzione: una guida per le imprese

In relazione alle tante e diverse conseguenze dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro, sulle strategie di prevenzione, sulla tutela globale della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici è indubbio che sia necessario un reale supporto per le imprese. Un supporto che renda consapevoli datori di lavoro e lavoratori delle necessarie misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 a partire, ad esempio, da quanto contenuto nei vari protocolli condivisi dalle parti sociali sulle misure di contenimento.

A fornire alle imprese alcune informazioni sulle precauzioni e misure a cui si devono attenere in questo periodo di emergenza è, ad esempio, un documento regionale prodotto dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano e dal titolo “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

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Scarica il documento MISURE DI PREVENZIONE INFORMATIVA PER LE IMPRESE

Attrezzature di lavoro e manutenzione: verifiche periodiche e formazione

Poiché le attrezzature di lavoro sono una componente determinante in molte attività lavorative, il legislatore italiano – in vari articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativi alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I) – “è stato molto attento a dettare norme per la sicurezza dei lavoratori, durante la conduzione dell’attività lavorativa, svolta utilizzando dette attrezzature. In particolare, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare sulle attrezzature di lavoro regolare manutenzione (art. 71, comma 4) e a predisporre un regime di verifiche e controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all’art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell’Allegato VII”.

Inoltre il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

A ricordarci con queste parole non solo gli obblighi in termini di attrezzature/manutenzione, ma anche di verifiche periodiche e di formazione nell’uso delle attrezzature di lavoro è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”. Un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.

Continua a leggere l’articolo di Punto Sicuro del 26 marzo 2021.

Scarica la pubblicazione INAIL MANUTENZIONE SICUREZZA.

L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

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DPCM 14 gennaio 2021: le misure restrittive fino al 5 marzo 2021

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021 il Governo indica le misure restrittive anti Covid-19 in vigore dal 17 gennaio fino al 5 marzo 2021 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2).

Il Decreto contiene le misure applicabili all’intero territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di rischio e sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, poi modificato dal DL Natale e dal DL ponte.
Il DPCM è stato anticipato dal DL 2/2021 (vedi sotto) che ha dettato specifiche misure anche sul Piano vaccinale, sulle elezioni suppletive.

Il testo del DPCM del 14 gennaio 2021 è disponibile anche sulle pagine del Governo, completo degli Allegati con i diversi protocolli di Sicurezza distinti per attività.
Nella Pagina informativa del Governo è possibile accedere alla sezione FAQ Misure adottate dal Governocon le domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

fonte: Redazione InSic – a cura di A.Mazzuca

ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

ISTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’EVENTALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Ambiente e Sicurezza srl intende istituire una Long List di figure professionali per l’eventuale affidamento di incarichi professionali nei seguenti settori:

Servizi di consulenza agronomica e forestale in agricoltura 

Servizi di consulenza nel settore della sicurezza sul lavoro ed alimentare

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed alimentare 

Le figure richieste sono le seguenti: Dott. Agronomi e Forestali, Tecnici della Prevenzione.

Gli interessati potranno farci pervenire il proprio curriculum tramite mail al seguente indirizzo: amministrazione @ambienteesicurezzasrl.com mettendo nell’oggetto: LONG LIST DI PROFESSIONISTI.

L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza o di collaborazione.

L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle esigenze di Ambiente e Sicurezza srl e tramite specifica convenzione da stipulare di volta in volta.

COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020

E’ stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.

In particolare gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:

  • dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
  • dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Chiaramente sono attese le Ordinanze del Ministero della Salute che decideranno a breve quali territori compongono le diverse aree.

Ricordiamo che le norme, se non arriverà qualche altro decreto a cambiarle, varranno dal 6 novembre (non più dal 5 novembre, come indicato nel primo testo firmato) fino al 3 dicembre 2020.

Questi gli argomenti affrontati:

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Coronavirus e commercio al dettaglio, tutte le nuove misure di prevenzione del decreto del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Regione Sicilia

Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM che contiene misure urgenti per fronteggiare la seconda ondata di contagi portati dalla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il decreto conferma l’obbligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa, in presenza di persone non conviventi, oltre a disporre limitazioni in diversi ambiti.

Il decreto è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dopo dal DPCM 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie dalle 05,00 alle 18,00  (I DPCM precedenti facevano riferimento alle 24,00 mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 fino alle 23,00) con servizio al tavolo con Max 4 persone salvo che non siano conviventi (DPCM del 24 ottobre 2020). I DPCM precedenti e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 indicano invece 6 persone al tavolo. La Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 26 ottobre 2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia ha chiarito che “nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ….“.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Il Decreto prevede nell’allegato anche norme sul commercio al dettaglio con limitazioni e precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus tra i quali:

  • I locali devono obbligatoriamente esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso superi i 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a prodotti igienizzanti per le mani, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Fonte: Il Fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 13 ottobre del fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 16 ottobre del fatto alimentare.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 Allegati per scaricare gli allegati al Dpcm del 13 ottobre.

Clicca su Dpcm del 18 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Circolare n. 24 Presidenza Regione Sicilia del 26 ottobre 2020  per scaricare relativo il documento.

INAIL pubblica “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”

Il prodotto editoriale è stato realizzato a supporto dei Datori di Lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono obblighi legislative o indicazioni di norme o linee guida sull’argomento con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare e una frequenza indicativa delle operazioni che ogni Datore di Lavoro dovrà adattare alla propria organizzazione e realtà scolastica. La parte specifica è poi meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera).

Vai all’articolo di Associazione Ambiente e Lavoro.

Vai all’articolo direttamente dal sito INAIL.

Manuale INAIL con le istruzioni per la Pulizia e la Sanificazione nelle Scuole

Il Codice di prevenzione incendi e il sistema di esodo

La pubblicazione che Punto Sicuro presenta – dal titolo esplicativo “Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi” – si occupa delle tematiche relative alla misura antincendio “Esodo”, ricordando che la finalità del sistema d’esodo è “di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano”.

Il nuovo quaderno della “collana ricerche” costituisce uno “strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio”.

La finalità del sistema d’esodo è quella di “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro” ed effettivamente l’obiettivo della salvaguardia della vita umana “costituisce il leitmotiv della prevenzione incendi che, declinato secondo leggi di progettazione tecnica e principi di gestione dell’emergenza, permea l’apparato normativo vigente in continuità con l’orientamento preesistente”.

Il documento fa riferimento sia al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sia al decreto 18 ottobre 2019 che contiene modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Manuale sulla ProgettazioneDellaMisuraEsodo

Articolo di Punto Sicuro del 07 Agosto 2020

Conferenza Regioni, nuovamente aggiornate e integrate le linee guida sulle riaperture delle attività produttive

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 ha aggiornato e integrato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”.

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

SCHEDE TECNICHE
– RISTORAZIONE
– ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
– STRUTTURE RICETTIVE
– SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI ALPINI
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– AREE GIOCHI PER BAMBINI
– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– CINEMA E SPETTACOLI
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– SAGRE E FIERE
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure previste per attività produttive

A seguito dell’uscita del Decreto Legge n.33/2020 con le indicazioni sulle ripartenze della seconda parte della Fase 2 a partire dal 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta anche il DPCM del 17 maggio 2020 che – pur eliminando le misure limitative dell’esercizio delle attività economiche e produttive previste dai precedenti D.P.C.M. emergenziali – contiene nuove misure volte al contenimento dell’epidemia, in attuazione anche delle disposizioni del Decreto Legge che lo ha preceduto.
Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.

Misure per le imprese e per le attività economiche

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Le attività commerciali al dettaglio

• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona

• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Stabilimenti balneari

Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Le attività delle strutture ricettive

sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Le attività produttive industriali e commerciali

Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M.

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Sanificazione in un ambiente o in un negozio: cosa e come Fare.

Aggiornamento al 25 maggio 2020.

Quali sono le indicazioni per le aziende che riaprono ? Cosa prevedono le regole anti-coronavirus  oltre l’uso delle mascherine, l’accesso regolamentato delle persone, dispenser di gel igienizzanti per le mani ? Si parla della sanificazione degli ambienti: ma cosa si intende e come si fa la sanificazione in un negozio o ufficio ? Esistono le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19: Circolare del 22 febbraio 2020 n. 5443 diffusa dal Ministero della Salute che si riporta per comodità. 

Circolare Ministero della Salute 5443 del 22.02.20

Inoltre è necessario leggere – per avere un quadro completo – i seguenti Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità: 

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 5/2020 del 21/04/2020. Prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 19/2020. del 25/04/2020. Disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 21/2020 del 03/05/2020.  Prevenzione del rischio Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Rappporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 25/05/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2

In attesa della cosiddetta Fase 2, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l’elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.

Infatti “l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza”. E in questo senso gli indicatori epidemiologici “sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro”.

A sottolinearlo è un importante documento dell’Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.

Stiamo parlando del “Documento_Tecnico_Inail_rimodulazione_Covid” che è finalizzato a fornire “elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia”.

In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

  • l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  • il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 22/04/20

Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.

INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.

VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.

Guarda le Linee Guida trasporti e logistica.

Guarda l’articolo completo su punto sicuro del 30/03/2020

EMANATO DAL GOVERNO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Fermo restando l’applicazione rapida del protocollo va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro ed in particolare con i RLS.

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel protocollo in premessa si fa riferimento anche al DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Poi è ricordato che “Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro“.

I temi trattati dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato da governo e parti sociali sono tredici e sono i seguenti:

  1. Informazioni. L’azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
  2. Modalità di ingresso in azienda. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, etc.
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni. Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, etc.
  4. Pulizia e sanificazione in azienda. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  5. Precauzioni igieniche personali. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, etc.
  6. Dispositivi di protezione individuale. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio, etc.
  7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
  8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali …..
  9. Gestione entrate ed uscite dei dipendenti. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) …
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali..
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ….
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
  13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

L’accordo sottolinea che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Di seguito si allega il testo integrale.

Protocollo condiviso Governo_Lavoratori

Coronavirus in ambito lavorativo. Bisogna aggiornare la valutazione del rischio biologico ?

Chiamato in questo modo dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV), il SARS-CoV-2 è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo nel nostro territorio nazionale. E ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. E molti rischi lavorativi “si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro”.

A fornire in questi termini utili informazioni sul nuovo coronavirus, con particolare attenzione a datori di lavoro e operatori in materia di salute e sicurezza, è il documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 2020.

Il documento – curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – si sofferma su vari aspetti utili al contenimento e gestione del rischio biologico da COVID-19.

Punto sicuro si sofferma in particolare sui temi relativi alla valutazione del rischio e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Infine sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. che di seguito riportiamo assieme ad altri documenti utili.

Vai all’articolo di Punto Sicuro per maggiori dettagli

Vademecum-aias-sul-coronavirus

DPCM 4 marzo 2020

ATS Insubria FAQ CORONAVIRUS per aziende e lavoratori

Coronavirus: le aziende e i medici come possono affrontare l’emergenza?

È ormai evidente che la situazione correlata alla diffusione sul territorio italiano del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) isolato in Cina, stia preoccupando tutti, dal semplice cittadino alle istituzioni locali, dalle strutture ospedaliere agli enti pubblici che stanno elaborando norme e indicazioni per fronteggiare il virus.

Il problema è che serve anche una informazione corretta, una informazione che vada oltre i titoli allarmistici e sia in grado non di ripetere all’infinito le stesse considerazioni e buone prassi generali, ma di offrire utili indicazioni pratiche per rispondere alle tante domande che arrivano dai lettori.

Continua a leggere l’articolo di Punto Sicuro

Inoltre per fare fronte alla diffusione del “coronavirus”, il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare n. 3190/2020, destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico e che fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.

Il Ministero chiarisce che il Coronavirus, rientrante all’interno del Rischio biologico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve essere valutato ai fini della tutela dei lavoratori da parte del datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

La sorveglianza sanitaria, alla quale è tenuto il datore di lavoro in tali casi, deve necessariamente considerare la concreta situazione di rischio (caratterizzata dall’assenza di circolazione del virus). Pertanto si applicano le indicazioni generali rilasciate dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità con riferimento alla prevenzione dalle malattie trasmesse per via respiratoria.

Al riguardo, è consigliabile che i datori di lavoro invitino i propri dipendenti ad adottare alcuni accorgimenti, tra cui ad esempio: lavarsi frequentemente le mani, curare l’igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell’influenza e così via.

Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

Si allegano una serie di documenti utili da guardare che devono essere oggetto di formazione tra i lavoratori.

Circolare del Ministero della Salute

FOCUS CORONAVIRUS

FAQ – Nuovo Coronavirus COVID-19

Sicurezza delle macchine agricole, ecco i nuovi fondi Inail

Il bando Isi 2019 prevede finanziamenti per un totale complessivo di 40 milioni di euro per interventi sulla sicurezza del lavoro in agricoltura. Ecco quali macchine sono ammesse e che caratteristiche devono avere.

E’ stato pubblicato (G.U. 297 del 19/12/2019) l’Avviso pubblico Isi 2019 (analogo a quelli precedenti del 2017 e 2018) relativo ai possibili finanziamenti Inail (concessi in conto capitale con procedura valutativa a sportello) in favore delle imprese e previsti per la realizzazione di misure prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il bando si articola ulteriormente in Avvisi pubblici regionali e/o provinciali.

Il bando è finanziato con 40 milioni di euro e ciò nonostante la riduzione operata dal recente decreto fiscale (legge 157/2019 di conversione del dl. 124/2019). Le aziende interessate sono le micro e piccole imprese addette alla produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I denari disponibili sono stanziati per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro purché tali mezzi siano caratterizzati da soluzioni innovative in grado di:

  • consentire l’abbattimento significativo delle emissioni inquinanti,
  • migliorare il rendimento e la sostenibilità,
  • favorire la riduzione del livello di rumorosità
  • favorire la riduzione del rischio infortunistico
  • favorire la riduzione del rischio dovuto dallo svolgimento di operazioni lavorative manuali.

Vai all’articolo di terra e vita del 10 gennaio 2020 per maggiori approfondimenti.

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In Italia i controlli sugli alimenti sono fatti dalle Asl e non dai Nas. L’articolo del Fatto Alimentare.

Secondo il Piano nazionale integrato pubblicato pochi giorni fa dal ministero della Salute, la maggior parte dei controlli sugli alimenti in Italia sono fatti dalle “autorità competenti”. Dietro questa anonima categoria ci sono migliaia di veterinari, medici e tecnici delle Asl che operano tutti i giorni e fanno il grosso dei controlli e delle ispezioni, con numeri dieci volte superiori a tutti gli altri enti pubblici.

Per motivi sconosciuti questo esercito di specialisti non trova un riscontro nel voluminoso documento, anche se hanno effettuato 510.440 ispezioni su 1.335.753 diverse attività produttive riscontrando 33.895 non conformità, visitando: aziende, mercati all’ingrosso, punti vendita e in tutta la filiera. Questi controllori hanno anche inflitto 7.285 sanzioni, ed effettuato 509 denunce di reato e 957 sequestri. Sono stati inoltre eseguiti 9.874 audit riscontrando 2.852 esiti non conformi….

Continua a leggere l’articolo nel Fatto Alimentare

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Macchine agricole: scaduto il termine per l’aggiornamento dei lavoratori

È scaduto il 31 dicembre 2018 il termine ultimo dell’aggiornamento dei lavoratori agricoli con esperienza pregressa documentata, almeno pari a due anni, per avere l’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Le proroghe passate e le scadenze.

A causa della persistente abitudine nostrana di indicare precisi termini di legge per poi prorogarli, a volte a fare notizia è proprio l’assenza di una ulteriore proroga, in questo caso in merito all’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Proroga che era avvenuto l’anno passato con la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 e che aveva sollevato – ne aveva ampiamente parlato Punto Sicuro nell’articolo “ Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione” – ampie critiche.

Non essendoci stata una nuova proroga il 31 dicembre 2018 è scaduto il termine ultimo per i lavoratori agricoli che alla data del 31/12/2017 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni e che per acquisire l’abilitazione alla conduzione delle macchine agricole potevano frequentare solo un corso di aggiornamento di durata minima di quattro ore.

Alla luce di quanto abbiamo scritto nell’articolo di Punto Sicuro che ti invitiamo a leggere (da cui deriva il presente articolo) e incrociando quanto indicato al punto 9.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e nella proroga della legge 27 febbraio 2017 n. 19, è dunque scaduto il 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i lavoratori agricoli in possesso dell’esperienza pregressa di almeno 2 anni dovevano effettuare il corso di aggiornamento per l’abilitazione.

Concludiamo segnalando che tali lavoratori del settore agricolo-forestale che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro questa data, per avere il riconoscimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole dovranno ora frequentare il corso di formazione per intero con la durata e le modalità previste dal citato Accordo Stato Regioni.

Fonte: Articolo di Punto Sicuro del 14/01/19.

Sanzioni previste: per non avere conseguito il patentino, oppure per non averlo rinnovato, si prevedono multe da € 1.315,20 ad € 5.699,20.

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Prodotti fitosanitari: uso sostenibile, sicurezza e stoccaggio

A ricordarlo e a fornire alcune utili informazioni sulla prevenzione delle conseguenze all’esposizione a fitosanitari nel comparto agricolo è un intervento al convegno Nazionale GTISSL (Gruppo prevenzione in agricoltura e selvicoltura del Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro) dal titolo “Salute e sicurezza in agricoltura. Un bene da coltivare”. Un convegno che si è tenuto il 22 e 23 novembre 2018 a San Michele all’Adige (TN) per realizzare un momento di discussione sui contenuti dei piani di prevenzione e sulla sicurezza in agricoltura.

Come ridurre i rischi, la formazione e l’abilitazione necessarie, l’etichettatura, le modalità di stoccaggio.

Per approfondimenti puoi leggere l’articolo completo su Punto Sicuro del 25/03/19.

La Valutazione del Rischio del Microclima aziendale

Una norma tecnica molto importante per la valutazione del rischio microclimatico e del benessere termico nei luoghi di lavoro è la UNI EN ISO 7730, “Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale”.

Per questo motivo Punto Sicuro torna a soffermarsi sul documento Inail, pubblicato nel 2018 dalla Direzione regionale Inail per la Campania, dal titolo “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”. Documento che, tra le altre cose, propone un metodo di classificazione e presenta varie informazioni, in ambito di rischio microclimatico, per la valutazione del discomfort in ambienti moderati.

Leggi l’articolo di Punto Sicuro se sei interessato.

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Rischio rumore e sorveglianza sanitaria

Anamnesi, malattie e simulazioni.

L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute, tra i quali il più conosciuto è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, una delle malattie professionali più diffuse nel mondo del lavoro.

Per favorire un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio rumore, per conoscere alcune malattie dell’orecchio e raccogliere indicazioni sull’anamnesi e sugli esami possibili, un articolo di “Punto Sicuro” si sofferma su un intervento al corso di aggiornamento ECM “Il rumore negli ambienti di lavoro” (Pozzuoli, 14 giugno 2018) organizzato dall’Associazione Medici Competenti Campani (AS.ME.CO.) e l’Associazione TESEO.

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Primo soccorso nei luoghi di lavoro: nuovo manuale INAIL

Online una nuova pubblicazione gratuita INAIL dedicata al Primo soccorso nei luoghi di lavoro: si tratta di un manuale operativo che fornisce indicazioni normative e sanitarie ad uso delle principali figure coinvolte. È realizzato dal DIMEILA, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale di INAIL, a cura del coordinatore scientifico, Bruno Papaleo che figura come autore con Giovanna Cangiano, Sara Calicchia, Mariangela De Rosa e in collaborazione con Laura Marcellini, tutti ricercatori del Dipartimento.

Vedi l’articolo di InSIC.

Correlazione tra valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori. Sentenza Corte di Cassazione.

Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la valutazione dei rischi lavorativi e la formazione di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può che conseguire una formazione inadatta.

Per evidenziare questa correlazione possiamo fare riferimento ad un recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 15204 del 5 aprile 2018, relativa ad un infortunio occorso ad un saldatore durante il posizionamento delle barre sul cantilever, sorta di struttura sporgente a mensola.

Guarda l’articolo di Punto Sicuro

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Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) – Pagina informativa per le aziende ed enti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto una specifica pagina informativa sul regolamento europeo  in materia di protezione dei dati personali.

La pagina contiene link alla normativa e ai documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche, ed è in continuo aggiornamento.

Vai al sito per gli approfondimenti: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

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Troppi additivi sulla buccia di arance e limoni. Come scegliere i frutti non trattati per dolci, marmellate e aperitivi. Le scritte in etichetta

Si può mangiare la buccia di arance e limoni? La domanda, tutt’altro che banale, è stata posta da un lettore al Fatto alimentare, visto che spesso gli agrumi dopo la raccolta vengono trattati con sostanze spruzzate sulla superficie esterna per migliorare sia l’aspetto sia la conservazione. C’è quindi la possibilità che la spremuta servita a bar possa contenere anche se in minima quantità additivi usati per il trattamento superficiale. Lo stesso problema si pone per dolci e marmellate preparate in casa quando si usano bucce di agrumi.

Continua a leggere l’articolo sul il fatto alimentare.

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Formazione: la normativa e le responsabilità dei formatori

Se nei luoghi di lavoro la formazione dei lavoratori, uno degli elementi più importanti per ogni strategia di prevenzione, deve essere concepita alla stregua di una vera e propria misura di sicurezza, è evidente che questa misura che deve essere necessariamente “efficace” nella reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ed è la stessa giurisprudenza a ricordarci, con diverse sentenze, che tale formazione oltre ad essere “documentata” ma deve anche essere “effettiva” ed “efficace”.

Prosegui leggendo l’articolo su punto sicuro

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Datori di lavoro: novità per primo soccorso e prevenzione incendi

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nato pochi anni fa a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, ha cominciato a fornire alcuni utili orientamenti ispettivi che ci permettono di comprendere meglio l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo infatti che tra i compiti dell’Ispettorato, nell’esercizio della funzione direttiva e di coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, c’è quello di elaborare – come indicato sul sito INL – “circolari, indirizzi operativi e risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture territoriali, in merito a problematiche interpretative concernenti l’applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell’attività ispettiva”.

E una recente circolare, la Circolare n. 1/2018, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ad una delle modifiche apportate, in attuazione delle deleghe del “ Jobs Act”, dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151  al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Vali all’articolo di Punto Sicuro  per saperne di più.

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Lavoro in solitudine: morire per una puntura di vespa

Un lavoratore di 44 anni, impegnato in lavori di manutenzione e riparazione agli impianti di illuminazione, durante l’attività, viene improvvisamente punto dietro un orecchio da una vespa. Ricordandosi un’analoga situazione in cui aveva manifestato problemi respiratori, il lavoratore si preoccupa di essere allergico alla puntura dell’insetto e si dirige con il furgone verso la prima farmacia disponibile. Ma non ci arriverà mai: lo shock anafilattico risulta letale.

Vedi articolo di Punto sicuro

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GIORNATA DELLA PREVENZIONE INCENDI

Il 27 e 28 gennaio 2017 Ambiente e Sicurezza s.r.l. organizza due giornate formative interamente dedicate al tema della sicurezza sui luoghi del lavoro e alla prevenzione incendi. Sono previste sessioni mattutine e pomeridiane. Ai partecipanti, al termine dell’attività, sarà consegnato un attestato di frequenza al corso valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e una copia gratuita del materiale utilizzato dai docenti durante l’attività formativa.

Scarica la locandina per conoscere il luogo di erogazione del corso e le modalità di iscrizione.

Per ulteriori approfondimenti e documenti ti invitiamo a vedere anche il sito dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno dove si possono trovare documenti e slide di approfondimento del corso.

Puoi scaricare anche il file in pdf che si può utilizzare a valle dell’informazione che il Datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori ai sensi dell’Allegato VII del DM 10/03/98: Allegato VII DM 10.03.98.