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COVID-19 e Agricoltura: come deve comportarsi il lavoratore agricolo ?

Rispetto ad altri comparti lavorativi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 le attività agro-zootecniche non hanno avuto significative interruzioni al di là delle difficoltà nel reclutamento della manodopera e della perdita di posti di lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, il settore florovivaistico.

Riguardo poi al virus SARS-CoV-2 se i dati “rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse”. Inoltre “la disponibilità, il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI non sono sempre di facile controllo e gestione; inoltre, i lavoratori non hanno sempre accesso a servizi igienici adeguati e nei luoghi di lavoro si possono creare situazioni di affollamento, tutti elementi che nell’attuale scenario pandemico aumentano il rischio di infezione e rappresentano un problema di salute pubblica per la diffusione del contagio”.

A ricordare queste criticità e a fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico riguardo alla pandemia è il recente documento Inail “ La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”. Un documento che, curato da Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), vuole favorire un idoneo processo di informazione e formazione e “orientare il lavoratore del settore agro-zootecnico verso adeguate misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio del virus SARS-CoV-2”.

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Scarica il documento “La protezione da Sars-cov-2 per i lavoratori agricoli”, a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail),  Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021.

Layout di ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Si riporta il documento che è stato elaborato dalla Commissione Tecnica di Assuficio, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche.

Le misure indicate in questo documento dovrebbero essere adottate a seguito di una analisi volta ad evitare la presenza di fonti di rischio e una volta valutata la possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi di distanziamento indicati dalla regolamentazione in vigore, quali ad esempio lo smart working o la turnazione dei lavoratori. Solo qualora sussistano effettive esigenze non superabili è consigliabile ricorrere alle misure indicate nel seguito all’interno del documento.

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L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

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DPCM 14 gennaio 2021: le misure restrittive fino al 5 marzo 2021

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021 il Governo indica le misure restrittive anti Covid-19 in vigore dal 17 gennaio fino al 5 marzo 2021 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2).

Il Decreto contiene le misure applicabili all’intero territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di rischio e sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, poi modificato dal DL Natale e dal DL ponte.
Il DPCM è stato anticipato dal DL 2/2021 (vedi sotto) che ha dettato specifiche misure anche sul Piano vaccinale, sulle elezioni suppletive.

Il testo del DPCM del 14 gennaio 2021 è disponibile anche sulle pagine del Governo, completo degli Allegati con i diversi protocolli di Sicurezza distinti per attività.
Nella Pagina informativa del Governo è possibile accedere alla sezione FAQ Misure adottate dal Governocon le domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

fonte: Redazione InSic – a cura di A.Mazzuca

COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020

E’ stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.

In particolare gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:

  • dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
  • dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Chiaramente sono attese le Ordinanze del Ministero della Salute che decideranno a breve quali territori compongono le diverse aree.

Ricordiamo che le norme, se non arriverà qualche altro decreto a cambiarle, varranno dal 6 novembre (non più dal 5 novembre, come indicato nel primo testo firmato) fino al 3 dicembre 2020.

Questi gli argomenti affrontati:

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Coronavirus e commercio al dettaglio, tutte le nuove misure di prevenzione del decreto del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Regione Sicilia

Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM che contiene misure urgenti per fronteggiare la seconda ondata di contagi portati dalla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il decreto conferma l’obbligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa, in presenza di persone non conviventi, oltre a disporre limitazioni in diversi ambiti.

Il decreto è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dopo dal DPCM 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie dalle 05,00 alle 18,00  (I DPCM precedenti facevano riferimento alle 24,00 mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 fino alle 23,00) con servizio al tavolo con Max 4 persone salvo che non siano conviventi (DPCM del 24 ottobre 2020). I DPCM precedenti e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 indicano invece 6 persone al tavolo. La Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 26 ottobre 2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia ha chiarito che “nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ….“.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Il Decreto prevede nell’allegato anche norme sul commercio al dettaglio con limitazioni e precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus tra i quali:

  • I locali devono obbligatoriamente esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso superi i 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a prodotti igienizzanti per le mani, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

Fonte: Il Fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 13 ottobre del fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 16 ottobre del fatto alimentare.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 Allegati per scaricare gli allegati al Dpcm del 13 ottobre.

Clicca su Dpcm del 18 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Circolare n. 24 Presidenza Regione Sicilia del 26 ottobre 2020  per scaricare relativo il documento.

 

 

 

 

Conferenza Regioni, nuovamente aggiornate e integrate le linee guida sulle riaperture delle attività produttive

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 ha aggiornato e integrato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”.

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

SCHEDE TECNICHE
– RISTORAZIONE
– ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
– STRUTTURE RICETTIVE
– SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI ALPINI
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– AREE GIOCHI PER BAMBINI
– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– CINEMA E SPETTACOLI
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– SAGRE E FIERE
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

DPCM 17 maggio 2020: tutte le misure previste per attività produttive

A seguito dell’uscita del Decreto Legge n.33/2020 con le indicazioni sulle ripartenze della seconda parte della Fase 2 a partire dal 18 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta anche il DPCM del 17 maggio 2020 che – pur eliminando le misure limitative dell’esercizio delle attività economiche e produttive previste dai precedenti D.P.C.M. emergenziali – contiene nuove misure volte al contenimento dell’epidemia, in attuazione anche delle disposizioni del Decreto Legge che lo ha preceduto.
Le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Vediamo di seguito cosa viene previsto in particolare per le imprese in termini di riaperture e regole di sicurezza da rispettare rimandando alla lettura del decreto per eventuali specificazioni o il report della Camera sui contenuti del DPCM.

Misure per le imprese e per le attività economiche

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, che riguarda i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Le attività commerciali al dettaglio

• Sono svolte a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
• Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 che contiene specifiche misure per gli esercizi commerciali.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le attività inerenti ai servizi alla persona

• Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
• Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite;
• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Stabilimenti balneari

Anche quanto alle attività degli stabilimenti balneari, il DPCM prevede che siano esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

Le attività delle strutture ricettive

sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni devono riguardare in ogni caso:
le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti e di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni e l’accesso dei fornitori esterni;
le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive
lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori sulle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Le attività produttive industriali e commerciali

Fatte salve le specifiche prescrizioni sopra indicate, debbono inoltre rispettare i contenuti dei seguenti protocolli:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, contenuto nell’allegato 12 del D.P.C.M..
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, contenuto nell’allegato 13 del D.P.C.M.,
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, contenuto nell’allegato 14 del D.P.C.M.

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CORSO SU “GUIDA ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE”

Ambiente e Sicurezza s.r.l. organizza per il mese di maggio 2020 un corso informativo/formativo sulle corrette modalità da adottare per la ripresa delle attività lavorative delle aziende relativamente alla gestione della “emergenza Covid-19”.

Il corso sarà svolto in videoconferenza ed avrà la durata minima di due ore.

L’incontro è rivolto ai datori di lavoro, preposti e lavoratori ed ha come obiettivo:

  • L’Analisi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, allegato al DPCM del 26/04/2020 e la relativa modalità di applicazione in azienda.
  • Fornire un quadro aggiornato sulle indicazioni delle Autorità vigenti che verosimilmente si susseguono molto velocemente e con modifiche anche sostanziali di prescrizioni.
  • Rispondere ai quesiti più comuni, chiarendo gli attuali elementi di confusione limitandosi ad illustrare con la maggiore semplicità di linguaggio possibile quanto indicato dal legislatore.
  • Conoscere il Virus SARS-CoV-19 ai fini di una corretta valutazione e classificazione per il rischio biologico.
  • Conoscere le corrette modalità di pulizia e sanificazione aziendale con la relativa periodicità ed i prodotti da usare.
  • Imparare a gestire i rapporti con i fornitori e gli adempimenti essenziali da mettere in campo per ottemperare ai requisti richiesti dal legislatore.

I riferimenti normativi principali su cui sarà basato il corso riguardano:

  • Il DPCM del 26 aprile 2020 con i relativi allegati.
  • La Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
  • Il Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 5/ 2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
  • Il Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 19/ 2020. Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi.

Per iscriversi al corso bisogna scaricare la scheda di iscrizione e dopo averla compilata inviarla assieme all’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione prevista al seguente indirizzo: amministrazione@ambienteesicurezzasrl.com

Scarica la Scheda di adesione al Corso Guida Riapertura

 

 

Sanificazione in un ambiente o in un negozio: cosa e come Fare.

Aggiornamento al 25 maggio 2020.

Quali sono le indicazioni per le aziende che riaprono ? Cosa prevedono le regole anti-coronavirus  oltre l’uso delle mascherine, l’accesso regolamentato delle persone, dispenser di gel igienizzanti per le mani ? Si parla della sanificazione degli ambienti: ma cosa si intende e come si fa la sanificazione in un negozio o ufficio ? Esistono le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19: Circolare del 22 febbraio 2020 n. 5443 diffusa dal Ministero della Salute che si riporta per comodità. 

Circolare Ministero della Salute 5443 del 22.02.20

 

Inoltre è necessario leggere – per avere un quadro completo – i seguenti Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità: 

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 5/2020 del 21/04/2020. Prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 19/2020. del 25/04/2020. Disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 21/2020 del 03/05/2020.  Prevenzione del rischio Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Rappporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 25/05/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento