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COVID-19 e Agricoltura: come deve comportarsi il lavoratore agricolo ?

Rispetto ad altri comparti lavorativi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 le attività agro-zootecniche non hanno avuto significative interruzioni al di là delle difficoltà nel reclutamento della manodopera e della perdita di posti di lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, il settore florovivaistico.

Riguardo poi al virus SARS-CoV-2 se i dati “rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse”. Inoltre “la disponibilità, il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI non sono sempre di facile controllo e gestione; inoltre, i lavoratori non hanno sempre accesso a servizi igienici adeguati e nei luoghi di lavoro si possono creare situazioni di affollamento, tutti elementi che nell’attuale scenario pandemico aumentano il rischio di infezione e rappresentano un problema di salute pubblica per la diffusione del contagio”.

A ricordare queste criticità e a fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico riguardo alla pandemia è il recente documento Inail “ La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”. Un documento che, curato da Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), vuole favorire un idoneo processo di informazione e formazione e “orientare il lavoratore del settore agro-zootecnico verso adeguate misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio del virus SARS-CoV-2”.

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Scarica il documento “La protezione da Sars-cov-2 per i lavoratori agricoli”, a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail),  Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021.

Layout di ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Si riporta il documento che è stato elaborato dalla Commissione Tecnica di Assuficio, con la collaborazione di professionisti esterni impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche.

Le misure indicate in questo documento dovrebbero essere adottate a seguito di una analisi volta ad evitare la presenza di fonti di rischio e una volta valutata la possibilità di ricorrere agli strumenti alternativi di distanziamento indicati dalla regolamentazione in vigore, quali ad esempio lo smart working o la turnazione dei lavoratori. Solo qualora sussistano effettive esigenze non superabili è consigliabile ricorrere alle misure indicate nel seguito all’interno del documento.

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COVID-19 e misure di prevenzione: una guida per le imprese

In relazione alle tante e diverse conseguenze dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro, sulle strategie di prevenzione, sulla tutela globale della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici è indubbio che sia necessario un reale supporto per le imprese. Un supporto che renda consapevoli datori di lavoro e lavoratori delle necessarie misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 a partire, ad esempio, da quanto contenuto nei vari protocolli condivisi dalle parti sociali sulle misure di contenimento.

A fornire alle imprese alcune informazioni sulle precauzioni e misure a cui si devono attenere in questo periodo di emergenza è, ad esempio, un documento regionale prodotto dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano e dal titolo “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

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Scarica il documento MISURE DI PREVENZIONE INFORMATIVA PER LE IMPRESE

L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

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