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Coronavirus e commercio al dettaglio, tutte le nuove misure di prevenzione del decreto del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Regione Sicilia

Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM che contiene misure urgenti per fronteggiare la seconda ondata di contagi portati dalla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il decreto conferma l’obbligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa, in presenza di persone non conviventi, oltre a disporre limitazioni in diversi ambiti.

Il decreto è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dopo dal DPCM 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie dalle 05,00 alle 18,00  (I DPCM precedenti facevano riferimento alle 24,00 mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 fino alle 23,00) con servizio al tavolo con Max 4 persone salvo che non siano conviventi (DPCM del 24 ottobre 2020). I DPCM precedenti e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 indicano invece 6 persone al tavolo. La Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 26 ottobre 2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia ha chiarito che “nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ….“.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Il Decreto prevede nell’allegato anche norme sul commercio al dettaglio con limitazioni e precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus tra i quali:

  • I locali devono obbligatoriamente esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso superi i 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a prodotti igienizzanti per le mani, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

Fonte: Il Fatto alimentare.

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