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Le figure della sicurezza sul lavoro: definizioni, ruoli e responsabilità

Lavoratore, Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente. Sono queste le principali figure coinvolte nella gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciascuna di esse, il Testo Unico di Sicurezza fornisce una precisa definizione, specifici compiti e connesse responsabilità. Vediamole nel dettaglio.

Le figure della sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 (T.U.S.L. – Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro) individua una serie di figure chiave che hanno – ognuna per quanto di sua competenza – uno specifico ruolo nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore

Il lavoratore è definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come:

  • la persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.

La definizione di lavoratore che viene data dal D.Lgs. 81/2008 è dunque comprensiva di tutte le tipologie contrattuali, autonome o subordinate, anche flessibili; viene fatta eccezione solo per il lavoro domestico.

Il lavoratore è il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, ma è subordinato, nello svolgimento della prestazione lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore. Il vincolo di subordinazione lo obbliga ad adottare i metodi, le disposizioni e le misure preventive disposte dall’azienda.

Il lavoratore, in quanto garante della propria e altrui sicurezza, ha una responsabilità sanzionata penalmente, collegata agli “effetti delle sue azioni od omissioni”.

Il datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 definisce nel dettaglio la figura del datore di lavoro, all’art. 2, comma 1, lett. b):

  •  «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il D.Lgs. 81/08 specifica inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Articolo tratto da INSIC. Continua a leggere direttamente dal sito.