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CORSO PER RSPP DATORE LAVORO DI BASE PER ATTIVITA’ CON RISCHIO BASSO

ll Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi frequentando il corso per RSPP DATORE DI LAVORO in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, previsto dall’accordo stato regioni del 21/12/2011 repertorio n. 223.

Il corso per RSPP di base per aziende con settore ateco rientranti nel rischio basso ha la durata di 16 ore ed è stato organizzato nelle seguenti giornate: 02, 03, 06 e 07 maggio 2024 dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

La sede del corso sarà comunicata ai partecipanti.

La quota di partecipazione è di € 250,00 + iva.

Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio della scheda di iscrizione al corso RSPP di base rischio basso per mail. Deve essere allegata pure la seguente richiesta di prenotazione al corso.

Per approfondimento sui contenuti puoi scaricare la locandina.

Nel caso in cui il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP e non adempie agli obblighi sulla formazione, può essere sanzionato in due modi. Con l’arresto da tre a sei mesi oppure con una sanzione variabile tra i 3.071,27 e i 7.862,44 euro. 

INFORTUNIO DI UNA STUDENTESSA IN TIROCINIO FORMATIVO

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093 – Infortunio della studentessa dell’università di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2.

La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Articolo tratto da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.

Guarda l’articolo riportato in allegato: Cassazione Penale_ infortunio di una studentessa di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Associazione Ambiente e Lavoro

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: novità della Legge 215/2021 e sentenze

L’addestramento nella Legge 215/2021

La Legge 215/2021 all’art.13 ha introdotto interessanti novità in materia di addestramento dei lavoratori e lo ha fatto a più livelli.

Anzitutto tale provvedimento ha introdotto all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.Lgs.81/08 – che già prevedeva e prevede a tutt’oggi che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” – il seguente periodo: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 Ricordiamo che tale nuova previsione all’interno del D.Lgs.81/08 si aggiunge a quella già contenuta nell’art.2 del medesimo decreto (rimasta invariata) che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc) D.Lgs.81/08).

Altre novità in materia di addestramento sono poi rinvenibili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215/2021, all’interno della nuova normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento” (con previsione di una somma aggiuntiva – ai fini della revoca – dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore interessato).

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Corsi di primo soccorso BLSD: via libera dal Ministero Salute

Il Ministero della Salute risponde con CIRCOLARE del Ministero della Salute del 7 gennaio 2021 numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) in materia di primo soccorso in tempi di COVID-19, alla luce dell’emanazione degli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020.

La nuova circolare integra e armonizza (per renderle uniformi su tutto il territorio nazionale) le procedure in materia di organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) attualmente sospesi in alcune realtà territoriali in forza dell’attuale situazione pandemica.

fonte: Redazione InSic – a cura di A.Mazzuca

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Circolare del Ministero della Salute del 07 gennaio 2021

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CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORE TRATTORI AGRICOLI CINGOLATI E GOMMATI

IL CORSO E’ PREVISTO IL 24 E 25 MAGGIO 2019 A CAMMARATA (AG)

DEVONO FREQUENTARE IL CORSO

Tutti quanti utilizzano il trattore (anche occasionalmente e saltuariamente) devono frequentare il corso. Titolari, coadiuvanti famigliari, soci, dipendenti, lavoratori autonomi al fine di certificare le abilità e competenze nella conduzione. Sono obbligati anche i pensionati, collaboratori provenienti da altri settori lavorativi che guidano il trattore o collaborano con l’azienda agricola pur non facendone direttamente parte. Sono obbligati anche chi noleggia o prende a prestito un trattore.

Il riferimento normativo è l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 pubblicato sulla G.U. del 12/03/2012 sulla formazione richiesta per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.

F66 Scheda adesione corso Trattori cingolati+gommati

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CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

Si riportano i corsi che Ambiente e Sicurezza s.r.l. ha programmato per i mesi di novembre e dicembre 2018. I corsi sono organizzati in funzione del D. Lgs. 81/08 e permettono ai partecipanti di acquisire le informazioni necessarie per migliorare l’attività lavorativa e diventare consapevoli dei rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione. La partecipazione dei lavoratori ai corsi consente inoltre ai datori di lavoro di evitare le pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione.

I corsi prevedono metodologie didattiche interattive che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante. Tutti i docenti dei corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate.

Correlazione tra valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori. Sentenza Corte di Cassazione.

Le due colonne portanti di ogni politica di prevenzione di infortuni e malattie professionali sono la valutazione dei rischi lavorativi e la formazione di tutti gli attori della sicurezza aziendale. E questi due elementi indispensabili sono tra loro correlati: è evidente che a una valutazione assente o inadeguata non può che conseguire una formazione inadatta.

Per evidenziare questa correlazione possiamo fare riferimento ad un recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 15204 del 5 aprile 2018, relativa ad un infortunio occorso ad un saldatore durante il posizionamento delle barre sul cantilever, sorta di struttura sporgente a mensola.

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Datori di lavoro: novità per primo soccorso e prevenzione incendi

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nato pochi anni fa a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, ha cominciato a fornire alcuni utili orientamenti ispettivi che ci permettono di comprendere meglio l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo infatti che tra i compiti dell’Ispettorato, nell’esercizio della funzione direttiva e di coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, c’è quello di elaborare – come indicato sul sito INL – “circolari, indirizzi operativi e risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture territoriali, in merito a problematiche interpretative concernenti l’applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell’attività ispettiva”.

E una recente circolare, la Circolare n. 1/2018, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ad una delle modifiche apportate, in attuazione delle deleghe del “ Jobs Act”, dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151  al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Vali all’articolo di Punto Sicuro  per saperne di più.