Articoli

,

Sulla condotta colposa del lavoratore infortunato

Articolo tratto da Punto Sicuro del 17/06/23

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.

Ha riguardato questa sentenza della Corte di Cassazione il ricorso presentato dal titolare di una azienda agricola che, assolto dal Tribunale è stato successivamente condannato dalla Corte di Appello perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore adibito alla custodia degli animali morto per annegamento per essere scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua della profondità di circa 10 metri. La contestazione fatta al titolare dell’azienda era stata quella di non avere fatta la valutazione del rischio che ha portato all’infortunio e di avere omesso di informare il lavoratore del rischio specifico esistente nell’azienda.

Continua a leggere direttamente nell’articolo di Punto Sicuro.

,

La responsabilità del committente per l’infortunio a un lavoratore autonomo

Il committente risponde dell’infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile (Articolo tratto da Punto Sicuro)

Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, l’effettuazione di un opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso D. Lgs., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro idoneità tecnico professionale e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi.

In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

Continua la lettura su Punto Sicuro.