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INFORTUNIO DI UNA STUDENTESSA IN TIROCINIO FORMATIVO

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093 – Infortunio della studentessa dell’università di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2.

La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

Articolo tratto da ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO.

Guarda l’articolo riportato in allegato: Cassazione Penale_ infortunio di una studentessa di agraria in tirocinio formativo presso un’azienda agricola. Associazione Ambiente e Lavoro