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Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina

Il RLS aziendale e territoriale è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In questo articolo esaminiamo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: da chi e quando viene nominato in azienda.

Il D. Lgs. 81/08 e la nomina del RLS

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come “la persona (ovvero persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.

In realtà, già nel 1970, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, si era garantito alle rappresentanze dei lavoratori “il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (L. 300/70, art. 9).

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Da chi viene nominato l’RLS ?

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

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