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Radiazioni ionizzanti, disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”

Disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” organizzato da CIIP nella giornata del 22 ottobre 2021.

Seminario
Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità
Milano, 22 ottobre 2021

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza il seminario di studio sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101, in vigore dal 27/08/2020, subentrato al D.Lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i.
Il programma contempla più sessioni sui temi trattati dal decreto e analizza novità e criticità emerse dalle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza.
Il seminario affronta anche il tema del rapporto tra il D.Lgs.101/2020 e il D.Lgs.81/2008 sia riguardo alla valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti.

Continua la lettura dalla fonte: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

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Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali

ROMA – Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Indicazioni per scelta, utilizzo e valutazione del rischio. 

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.
 
Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dalla fonte.
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DPI, i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro: categorie e normativa di riferimento

Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

Che cos’è un DPI?

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74, «si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

La normativa di riferimento per i DPI

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Continua la lettura dell’articolo direttamente dalla fonte INSIC (L’informazione per la sicurezza) del 24 novembre 2022.

 

CONVEGNO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 215/21 AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/08

E’ in programma ad ottobre 2022 un convegno sulla Legge 215 del 17/12/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, introducendo modifiche importanti al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Molte delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 sono entrate in vigore subito, richiedendo alle aziende adempimenti tempestivi.

Ricordiamo ad es. che è stato modificato l’allegato I del D. lgs. 81/08 – riportato a fianco –  con l’elenco delle inadempienze che possono dare luogo alla sospensione dell’attività.

Ai presenti al convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il convegno è organizzato in videoconferenza, in orario pomeridiano (dalle 17,00 alle 18,00) nel mese di ottobre 2022 su piattaforma Meet ed avrà la durata di 1 ora. La giornata sarà comunicata agli interessati.

Il Convegno vedrà come relatori esperti del settore.

Per iscriverti al convegno clicca qui.

 

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Linee di indirizzo: manutenzione, controllo e verifica degli impianti

Linee di indirizzo per la vigilanza sulle attrezzature: cosa indicano per la manutenzione degli impianti e la verifica degli impianti elettrici? Ne parliamo con Enrico Maria Ognibeni, Gruppo Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Di fronte alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di molte attrezzature di lavoro, e ai conseguenti infortuni gravi e mortali, torniamo a parlare delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo tematico “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro; un documento che può contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine e, indirettamente, alla riduzione degli infortuni nel loro utilizzo.

Come già ricordato, il documento – “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” – fornisce indirizzi univoci per gli organi di vigilanza e l’Autorità di Sorveglianza del Mercato competente per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature.

Il documento è stato presentato il 2 dicembre 2021, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, nel convegno “Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni”. E partendo da questo convegno il nostro giornale ha realizzato una lunga intervista, suddivisa in due parti, al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano):

Dopo aver fatto una presentazione generale del documento, abbiamo pensato che potesse essere utile fornire anche approfondimenti mirati, intervistando altri componenti del Gruppo di lavoro “macchine e impianti”.

Continua l’articolo su Punto Sicuro.

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Protocollo COVID-19: quali sono le indicazioni per i datori di lavoro ?

Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.

Come sottolineato in diversi articoli il 30 giugno 2022, dopo diverse riunioni e confronti informali, il Governo, l’Inail e le parti sociali hanno condiviso un nuovo protocollo condiviso in materia COVID-19. Un protocollo che opera, rispetto ai precedenti, una semplificazione delle regole cercando, tuttavia, di tenere conto anche della situazione epidemiologica in risalita.

 

Il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” è riuscito a equilibrare queste due esigenze ?

Punto Sicuro analizza la situazione in uno specifico articolo.

Di seguito si riporta una sintesi.

Riguardo al punto 1 (Informazione) si sottolinea che, rispetto agli altri protocolli, anche quello del 6 aprile 2021, è “venuto meno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, essendo caduta la norma di base che legittimava questa previsione pattizia”. E l’informazione per favorire la consapevolezza delle restrizioni all’accesso in azienda “è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute nel tempo e va ora posta in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022), parametro al quale va ricondotto anche il tema della riammissione al lavoro (oggetto di specifica disciplina al successivo punto 2 del Protocollo)”.

Si segnala che viene anche eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica “in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace”.

La nota di Confindustria: le indicazioni operative per le aziende

Rimandando ad una lettura dettagliata della Nota per quanto riguarda i vari commenti agli altri punti del Protocollo, veniamo invece ad alcune indicazioni operative.

Si indica che le imprese “sono nuovamente chiamate – come sempre accaduto, alla modifica del Protocollo, all’evoluzione normativa o scientifica – ad aggiornare prima possibile i protocolli aziendali con il coinvolgimento del Comitato” indicato al punto 13 del protocollo stesso. E “ciascuna azienda potrà integrare il proprio documento con misure equivalenti o più incisive”.

In particolare – continua la Nota – “le azioni che si reputano più opportune sono:

  • acquistare mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso
  • organizzare un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l’effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione, ricordando che la normale durata di una mascherina FFP2 è di circa 8 ore (in assenza di particolare deterioramento)
  • diffondere una informativa relativa al determinante passaggio” costituito dal punto 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Protocollo relativo, in particolare, ai seguenti punti:
    • salve le ipotesi particolari segnalate dal medico competente o dal RSPP, il nuovo obbligo del datore di lavoro è esclusivamente mettere a disposizione di tutti le mascherine FFP2
    • il Protocollo responsabilizza i lavoratori in ordine all’uso corretto della mascherina FFP2 almeno nelle situazioni di maggior rischio
    • i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio
    • il mancato utilizzo della mascherina e le relative conseguenze non sono più imputabili al datore di lavoro
    • il datore di lavoro potrà imporre l’uso della mascherina FFP2 in ipotesi particolari, su indicazione del medico competente o del RSPP”.

Ci sono margini per stabilire nel proprio protocollo aziendale che la FFP2 è obbligatoria o raccomandata solo in determinati contesti o mansioni?

La Nota risponde sottolineando che “la mascherina non è più obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro la mette a disposizione per permettere al lavoratore di usarla nei luoghi di lavoro. In questo modo il Protocollo rimette a ciascun lavoratore l’onere (e la responsabilità) di proteggersi, previa adeguata informazione. Si tratta del vero cambio di passo del Protocollo rispetto al passato”. Tuttavia a fronte della apparente rimessione ai lavoratori di tutte le scelte in ordine all’uso della mascherina e per consentire ai datori di lavoro di gestire situazioni particolari (possibilità che altrimenti sarebbe venuta meno), “il secondo capoverso del punto 6 lascia spazio a decisioni aziendali, previa specifica indicazione da parte del medico competente ed il RSPP. È una situazione che non contempla una valutazione dei rischi e che è differente da quella disciplinata, in via generale, nella premessa del Protocollo, che prevede la possibilità di introdurre misure equivalenti o di maggior rigore, dove il Protocollo inserisce questa decisione all’interno del confronto tra le parti (es., a fronte del venir meno dell’obbligo della mascherina, il comitato potrebbe decidere di mantenere obbligatoriamente le chirurgiche laddove i lavoratori non optino individualmente per la FFP2, che comunque deve essere messa a loro disposizione, e laddove non ricorra una situazione di obbligo indicata nella seconda parte del punto 6)”. In questo caso, invece, “manca un riferimento al Comitato, e la decisione è di natura tecnica (specifica indicazione del medico competente o del RSPP), il che non impedisce ovviamente al datore di lavoro di condividere volontariamente il tema all’interno del Comitato”.

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La gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Progetto Worklimate, una guida informativa per la gestione dell’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Nell’ambito del progetto Worklimate, per la gestione del rischio caldo, è stata prodotta una guida informativa per i lavoratori, i datori di lavoro e per i soggetti preposti all’attività di prevenzione. La pubblicazione contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

Scarica la pubblicazione.
Vai alla notizia integrale tratta da Amblav.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina

Il RLS aziendale e territoriale è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In questo articolo esaminiamo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: da chi e quando viene nominato in azienda.

Il D. Lgs. 81/08 e la nomina del RLS

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come “la persona (ovvero persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1994, dal D.Lgs. 626/94, che ha recepito la direttiva quadro europea 89/391.

In realtà, già nel 1970, con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori, si era garantito alle rappresentanze dei lavoratori “il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (L. 300/70, art. 9).

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Da chi viene nominato l’RLS ?

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

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COVID-19 e Agricoltura: come deve comportarsi il lavoratore agricolo ?

Rispetto ad altri comparti lavorativi, dall’inizio dell’emergenza COVID-19 le attività agro-zootecniche non hanno avuto significative interruzioni al di là delle difficoltà nel reclutamento della manodopera e della perdita di posti di lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, il settore florovivaistico.

Riguardo poi al virus SARS-CoV-2 se i dati “rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse”. Inoltre “la disponibilità, il corretto utilizzo e la manutenzione dei DPI non sono sempre di facile controllo e gestione; inoltre, i lavoratori non hanno sempre accesso a servizi igienici adeguati e nei luoghi di lavoro si possono creare situazioni di affollamento, tutti elementi che nell’attuale scenario pandemico aumentano il rischio di infezione e rappresentano un problema di salute pubblica per la diffusione del contagio”.

A ricordare queste criticità e a fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico riguardo alla pandemia è il recente documento Inail “ La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”. Un documento che, curato da Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail), Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), vuole favorire un idoneo processo di informazione e formazione e “orientare il lavoratore del settore agro-zootecnico verso adeguate misure di mitigazione dell’esposizione al rischio da contagio del virus SARS-CoV-2”.

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Scarica il documento “La protezione da Sars-cov-2 per i lavoratori agricoli”, a cura di Laura Casorri, Barbara Ficociello, Eva Masciarelli, Maddalena Papacchini e Leonardo Vita (Dit, Inail),  Emilia Paba e Paola Tomao (Dimeila, Inail), Collana Salute e Sicurezza, Edizione 2021.

COVID-19 e misure di prevenzione: una guida per le imprese

In relazione alle tante e diverse conseguenze dell’emergenza COVID-19 sul mondo del lavoro, sulle strategie di prevenzione, sulla tutela globale della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici è indubbio che sia necessario un reale supporto per le imprese. Un supporto che renda consapevoli datori di lavoro e lavoratori delle necessarie misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 a partire, ad esempio, da quanto contenuto nei vari protocolli condivisi dalle parti sociali sulle misure di contenimento.

A fornire alle imprese alcune informazioni sulle precauzioni e misure a cui si devono attenere in questo periodo di emergenza è, ad esempio, un documento regionale prodotto dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano e dal titolo “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”.

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Scarica il documento MISURE DI PREVENZIONE INFORMATIVA PER LE IMPRESE