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L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro

È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.

Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:

  • le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
  • il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.

Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.

Fornite queste informazioni di base, ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti del nuovo DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:

L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.

Con riferimento all’articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

 

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DPCM 14 gennaio 2021: le misure restrittive fino al 5 marzo 2021

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021 il Governo indica le misure restrittive anti Covid-19 in vigore dal 17 gennaio fino al 5 marzo 2021 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2).

Il Decreto contiene le misure applicabili all’intero territorio nazionale e nelle aree regionali distinte per livello di rischio e sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, poi modificato dal DL Natale e dal DL ponte.
Il DPCM è stato anticipato dal DL 2/2021 (vedi sotto) che ha dettato specifiche misure anche sul Piano vaccinale, sulle elezioni suppletive.

Il testo del DPCM del 14 gennaio 2021 è disponibile anche sulle pagine del Governo, completo degli Allegati con i diversi protocolli di Sicurezza distinti per attività.
Nella Pagina informativa del Governo è possibile accedere alla sezione FAQ Misure adottate dal Governocon le domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

fonte: Redazione InSic – a cura di A.Mazzuca

Coronavirus e commercio al dettaglio, tutte le nuove misure di prevenzione del decreto del 13, 18 e 24 ottobre 2020 e Ordinanza Presidente Regione Sicilia

Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM che contiene misure urgenti per fronteggiare la seconda ondata di contagi portati dalla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Il decreto conferma l’obbligo di mascherine sia al chiuso che all’aperto e raccomanda il loro uso anche in casa, in presenza di persone non conviventi, oltre a disporre limitazioni in diversi ambiti.

Il decreto è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dopo dal DPCM 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie dalle 05,00 alle 18,00  (I DPCM precedenti facevano riferimento alle 24,00 mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 fino alle 23,00) con servizio al tavolo con Max 4 persone salvo che non siano conviventi (DPCM del 24 ottobre 2020). I DPCM precedenti e l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020 indicano invece 6 persone al tavolo. La Circolare della Regione Sicilia n. 24 del 26 ottobre 2020 emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia ha chiarito che “nel territorio della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, ….“.

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

Il Decreto prevede nell’allegato anche norme sul commercio al dettaglio con limitazioni e precauzioni per contenere la diffusione del coronavirus tra i quali:

  • I locali devono obbligatoriamente esporre all’esterno un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. In particolare modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso superi i 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a prodotti igienizzanti per le mani, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

 

Fonte: Il Fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 13 ottobre del fatto alimentare.

Clicca qui per l’articolo del 16 ottobre del fatto alimentare.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 13 ottobre 2020 Allegati per scaricare gli allegati al Dpcm del 13 ottobre.

Clicca su Dpcm del 18 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Dpcm del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Ordinanza Presidente Regione Sicilia del 24 ottobre 2020 per scaricare il relativo documento.

Clicca su Circolare n. 24 Presidenza Regione Sicilia del 26 ottobre 2020  per scaricare relativo il documento.

 

 

 

 

INAIL pubblica “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”

Il prodotto editoriale è stato realizzato a supporto dei Datori di Lavoro delle scuole di ogni genere e grado al fine di poter organizzare e gestire la salubrità dei locali scolastici attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia, disinfezione e sanificazione in tempi di normale gestione e di pandemia.

La pubblicazione è costituita da una parte generale in cui si riprendono obblighi legislative o indicazioni di norme o linee guida sull’argomento con particolare riferimento alle definizioni di pulizia, disinfezione e sanificazione, ma anche sui dispositivi medici e dispositivi di protezioni individuale, su informazione e formazione, su detersivi, detergenti e disinfettanti e attrezzature per la pulizia e da una parte più specifica in cui si entra nel dettaglio delle sostanze e attrezzature/materiali da utilizzare e una frequenza indicativa delle operazioni che ogni Datore di Lavoro dovrà adattare alla propria organizzazione e realtà scolastica. La parte specifica è poi meglio esplicitata nelle allegate schede distinte per ambiente scolastico (aule, servizi igienici, uffici, palestre e spogliatoi, aree esterne, eccetera).

Vai all’articolo di Associazione Ambiente e Lavoro.

Vai all’articolo direttamente dal sito INAIL.

Manuale INAIL con le istruzioni per la Pulizia e la Sanificazione nelle Scuole

Il Codice di prevenzione incendi e il sistema di esodo

La pubblicazione che Punto Sicuro presenta – dal titolo esplicativo “Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi” – si occupa delle tematiche relative alla misura antincendio “Esodo”, ricordando che la finalità del sistema d’esodo è “di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano”.

Il nuovo quaderno della “collana ricerche” costituisce uno “strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio”.

La finalità del sistema d’esodo è quella di “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro” ed effettivamente l’obiettivo della salvaguardia della vita umana “costituisce il leitmotiv della prevenzione incendi che, declinato secondo leggi di progettazione tecnica e principi di gestione dell’emergenza, permea l’apparato normativo vigente in continuità con l’orientamento preesistente”.

Il documento fa riferimento sia al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sia al decreto 18 ottobre 2019 che contiene modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Manuale sulla ProgettazioneDellaMisuraEsodo

Articolo di Punto Sicuro del 07 Agosto 2020

Conferenza Regioni, nuovamente aggiornate e integrate le linee guida sulle riaperture delle attività produttive

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 ha aggiornato e integrato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”.

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

SCHEDE TECNICHE
– RISTORAZIONE
– ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
– STRUTTURE RICETTIVE
– SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI ALPINI
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– AREE GIOCHI PER BAMBINI
– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– CINEMA E SPETTACOLI
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– SAGRE E FIERE
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

Sanificazione in un ambiente o in un negozio: cosa e come Fare.

Aggiornamento al 25 maggio 2020.

Quali sono le indicazioni per le aziende che riaprono ? Cosa prevedono le regole anti-coronavirus  oltre l’uso delle mascherine, l’accesso regolamentato delle persone, dispenser di gel igienizzanti per le mani ? Si parla della sanificazione degli ambienti: ma cosa si intende e come si fa la sanificazione in un negozio o ufficio ? Esistono le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19: Circolare del 22 febbraio 2020 n. 5443 diffusa dal Ministero della Salute che si riporta per comodità. 

Circolare Ministero della Salute 5443 del 22.02.20

 

Inoltre è necessario leggere – per avere un quadro completo – i seguenti Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità: 

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 5/2020 del 21/04/2020. Prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 19/2020. del 25/04/2020. Disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 21/2020 del 03/05/2020.  Prevenzione del rischio Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Rappporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 25/05/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2

In attesa della cosiddetta Fase 2, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l’elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.

Infatti “l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza”. E in questo senso gli indicatori epidemiologici “sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro”.

A sottolinearlo è un importante documento dell’Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.

Stiamo parlando del “Documento_Tecnico_Inail_rimodulazione_Covid” che è finalizzato a fornire “elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia”.

In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

  • l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  • il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 22/04/20

Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.

INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.

VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.

Guarda le Linee Guida trasporti e logistica.

Guarda l’articolo completo su punto sicuro del 30/03/2020

EMANATO DAL GOVERNO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Fermo restando l’applicazione rapida del protocollo va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro ed in particolare con i RLS.

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel protocollo in premessa si fa riferimento anche al DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Poi è ricordato che “Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro“.

I temi trattati dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato da governo e parti sociali sono tredici e sono i seguenti:

  1. Informazioni. L’azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
  2. Modalità di ingresso in azienda. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, etc.
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni. Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, etc.
  4. Pulizia e sanificazione in azienda. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  5. Precauzioni igieniche personali. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, etc.
  6. Dispositivi di protezione individuale. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio, etc.
  7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
  8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali …..
  9. Gestione entrate ed uscite dei dipendenti. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) …
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali..
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ….
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
  13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

L’accordo sottolinea che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Di seguito si allega il testo integrale.

Protocollo condiviso Governo_Lavoratori