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Decreto 81: l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione

Le novità dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Focus sull’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione. 

Per valutare pienamente l’impatto del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, come modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, Punto Sicuro riprende a pubblicare alcuni contributi dei suoi lettori.

Punto Sicuro ha pubblicato il 02/02/22 un approfondimento sulla riscrittura dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale attraverso un contributo dell’avvocato Paolo Demattè dal titolo “L’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione adottato ex art 14 d. lgs. 81 del 2008”.

L’art 14 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti situazioni:

  • Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Nell’articolo si evidenzia che:

2) CON RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DI UNA DELLE IPOTESI TASSATIVE PREVISTE DALL’ALLEGATO I – NON OGNI VIOLAZIONE DA LUOGO ALLA SOSPENSIONE MA SOLO LA VIOLAZIONE DI QUEI COMPORTAMENTI CHE SONO DESCRITTI NELL’ALLEGATO I E CIOÈ LE VIOLAZIONI CHE ESPONGONO:

  • a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”,
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Leggi l’articolo completo su Punto Sicuro del 02/02/22.

Approfondisci l’argomento leggendo l’articolo su Punto Sicuro del 16/12/21 che riporta la circolare n. 04/2021 dell’INL che ha dato risposta a gran parte delle criticità evidenziate in fase di prima lettura chiarendo i relativi passaggi che dovranno essere oggetto di idonea motivazione.